Art. 7.

   1.  Per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11
del  2006,  sono  considerate spese occorrenti per restituire tributi
indebitamente  riscossi,  o  tasse  ed  imposte  sui  prodotti che si
esportano,   per  integrare  le  assegnazioni  relative  a  stipendi,
pensioni   ed  altri  assegni  fissi,  tassativamente  autorizzati  e
regolati  per  legge  e per integrare la dotazione del fondo speciale
per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi
(UPB  S01  gennaio  003 - cap SC01.0027), quelle iscritte nell'elenco
n. 2 annesso alla presente legge.