Art. 7. 1. Per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte sui prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S01 gennaio 003 - cap SC01.0027), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.