Art. 8.

   1.  Per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11
del  2006,  sono  considerate spese occorrenti per la restituzione di
somme  avute  in  deposito  o  per  il  pagamento di quote di entrata
devolute  ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto
di  terzi,  quelle  iscritte  nell'elenco  n. 3 annesso alla presente
legge.
   2.  Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la
riassegnazione  delle  somme di cui all'art. 21, comma 2, della legge
regionale  n. 11  del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di
legge  o  di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonche'
per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
   3.  L'applicazione  della  procedura  di cui all'art. 21, comma 2,
della  legge  regionale  n. 11  del  2006,  e' limitata alle somme di
importo  superiore a euro 250.000, fatti salvi i casi di cui al comma
2.
                     Quadro generale riassuntivo