Art. 8. 1. Per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge. 2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonche' per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari. 3. L'applicazione della procedura di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, e' limitata alle somme di importo superiore a euro 250.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2. Quadro generale riassuntivo