Art. 4. Abrogazione e modifiche di norme 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, e' abrogato e torna in vigore il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 7 maggio 1996, n. 31. 2. E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.