Art. 4.
                  Abrogazione e modifiche di norme

   1.  Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 2007,
n.  5,  e'  abrogato  e torna in vigore il comma 3 dell'art. 10 della
legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, cosi' come sostituito dall'art.
1, comma 5, della legge regionale n. 7 maggio 1996, n. 31.
   2. E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
come  sostituito  dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2.