Art. 5. Utilizzazione del fondo regionale 1. Le risorse del fondo regionale sono erogate dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione secondo i seguenti criteri: a) sino a tre contributi annui fino a un massimo complessivo di 250.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle sette settimane di riprese; b) sino a sei contributi annui fino a un massimo complessivo di 150.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle cinque settimane di riprese; c) sino a cinque contributi annui fino ad un massimo complessivo di 100.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle tre settimane di riprese; d) sino a quattordici contributi annui fino a un massimo complessivo di 50.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore a una settimana di riprese; e) sino a quindici contributi annui fino a un massimo complessivo di 10.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale inferiore ad una settimana di riprese. 2. Investimento sul territorio regionale delle societa' di produzione beneficiarie dei contributi del fondo e' pari al: a) 200 per cento del contributo per produzioni di cinema o fiction; b) 100 per cento del contributo per altri tipi di produzione. 3. I soggetti beneficiari dei contributi garantiscono per la produzione cinematografica o audiovisiva un impiego minimo di: a) dodici professionisti residenti in Sicilia per l'intera durata della produzione sul territorio, esclusi attori, figurazioni e comparse, per tutti i beneficiari dei contributi previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), ad eccezione delle produzioni a carattere documentario; b) cinque professionisti residenti in Sicilia per l'intera durata della produzione sul territorio, esclusi attori, figurazioni e comparse, per i beneficiari del contributo previsto all'art. 5, comma 1, lettera d); c) due professionisti residenti in Sicilia per l'intera durata della produzione sul territorio, esclusi attori, figurazioni e comparse, per i beneficiari del contributo previsto all'art. 5, comma 1, lettera e). 4. L'inizio delle riprese deve avvenire entro un anno dalla concessione del contributo. 5. I soggetti beneficiari dei contributi garantiscono altresi': a) per le produzioni beneficiarie dei contributi previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) la menzione nei titoli di testa della dicitura "in collaborazione con la «Film Commission Regione siciliana»; b) per tutte le produzioni, ed in ogni singola puntata dei film seriali, i primi ringraziamenti nei titoli di coda alla «Film Commission Regione siciliana» e alla «Regione siciliana»; c) la menzione su tutta la pubblicita' del film della dicitura «in collaborazione con la Film Commission Regione siciliana»; d) la partecipazione a una conferenza stampa durante il periodo delle riprese, da tenersi in Sicilia, con la presenza del regista e degli interpreti principali e dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o un suo delegato; e) la concessione a titolo gratuito alla Film Commission Regione siciliana dei diritti di almeno cinque foto di scena a scelta, nonche' la concessione del permesso ad un operatore delegato dalla Film Commission Regione siciliana di scattare foto di scena e di effettuare riprese del backstage durante almeno una giornata di riprese; f) la concessione a titolo gratuito alla Film Commission Regione siciliana dei diritti di utilizzazione di un totale di tre minuti del montato definitivo del film, da individuare di concerto con la societa' di produzione, da utilizzare all'interno dei materiali audiovisivi promozionali prodotti dalla Film Commission Regione siciliana allo scopo di divulgare le opportunita' produttive promosse dalla stessa; g) la concessione a titolo gratuito, anche a scopo di proiezione sul territorio regionale senza fini di lucro, alla Film Commission Regione siciliana, entro e non oltre trenta giorni dalla prima proiezione pubblica, o comunque dalla messa in onda o dall'uscita in sala, di due copie DVD alta qualita' del film montato e di una copia digital Beta alta qualita' del film montato; h) l'autorizzazione a un rappresentante della Film Commission Regione siciliana di presenziare sul set; i) la concessione a titolo gratuito di copia della rassegna stampa, di una copia del press book film e di due copie dei manifesti e della locandina dei film, qualora esistenti; j) l'organizzazione di una anteprima del film, per le produzioni beneficiarie dei contributi previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), sul territorio regionale e, in caso di partecipazione del film a festival nazionali e internazionali, il coinvolgimento della Film Commission Regione siciliana nelle conferenze stampa di presentazione per tutte le produzioni; k) il deposito presso la Film Commission Regione siciliana, con diritto d'uso per scopi non commerciali, di una copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualita' tale da permetterne la conservazione, la riproduzione e l'utilizzo via internet.