Art. 5.
                  Utilizzazione del fondo regionale

   1.  Le  risorse  del fondo regionale sono erogate dall'assessorato
regionale   dei   beni  culturali  ed  ambientali  e  della  pubblica
istruzione secondo i seguenti criteri:
    a)  sino  a tre contributi annui fino a un massimo complessivo di
250.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio
regionale superiore alle sette settimane di riprese;
    b)  sino  a sei contributi annui fino a un massimo complessivo di
150.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio
regionale superiore alle cinque settimane di riprese;
    c)  sino a cinque contributi annui fino ad un massimo complessivo
di  100.000,00  euro,  destinati  a  produzioni  con  permanenza  sul
territorio regionale superiore alle tre settimane di riprese;
    d)  sino  a  quattordici  contributi  annui  fino  a  un  massimo
complessivo  di 50.000,00 euro, destinati a produzioni con permanenza
sul territorio regionale superiore a una settimana di riprese;
    e) sino a quindici contributi annui fino a un massimo complessivo
di   10.000,00  euro,  destinati  a  produzioni  con  permanenza  sul
territorio regionale inferiore ad una settimana di riprese.
   2.   Investimento  sul  territorio  regionale  delle  societa'  di
produzione beneficiarie dei contributi del fondo e' pari al:
    a)  200  per  cento  del  contributo  per  produzioni di cinema o
fiction;
    b) 100 per cento del contributo per altri tipi di produzione.
   3.  I  soggetti  beneficiari  dei  contributi  garantiscono per la
produzione cinematografica o audiovisiva un impiego minimo di:
    a) dodici professionisti residenti in Sicilia per l'intera durata
della  produzione  sul  territorio,  esclusi  attori,  figurazioni  e
comparse, per tutti i beneficiari dei contributi previsti all'art. 5,
comma  1,  lettere  a),  b),  c),  ad  eccezione  delle  produzioni a
carattere documentario;
    b) cinque professionisti residenti in Sicilia per l'intera durata
della  produzione  sul  territorio,  esclusi  attori,  figurazioni  e
comparse, per i beneficiari del contributo previsto all'art. 5, comma
1, lettera d);
    c)  due  professionisti  residenti in Sicilia per l'intera durata
della  produzione  sul  territorio,  esclusi  attori,  figurazioni  e
comparse, per i beneficiari del contributo previsto all'art. 5, comma
1, lettera e).
   4.  L'inizio  delle  riprese  deve  avvenire  entro  un anno dalla
concessione del contributo.
   5. I soggetti beneficiari dei contributi garantiscono altresi':
    a)   per  le  produzioni  beneficiarie  dei  contributi  previsti
all'art.  5,  comma  1, lettere a), b) e c) la menzione nei titoli di
testa  della  dicitura  "in  collaborazione  con  la «Film Commission
Regione siciliana»;
    b)  per  tutte le produzioni, ed in ogni singola puntata dei film
seriali,  i  primi  ringraziamenti  nei  titoli  di  coda  alla «Film
Commission Regione siciliana» e alla «Regione siciliana»;
    c)  la  menzione  su tutta la pubblicita' del film della dicitura
«in collaborazione con la Film Commission Regione siciliana»;
    d)  la  partecipazione a una conferenza stampa durante il periodo
delle  riprese,  da tenersi in Sicilia, con la presenza del regista e
degli  interpreti  principali  e  dell'assessore regionale per i beni
culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione  o un suo
delegato;
    e)  la concessione a titolo gratuito alla Film Commission Regione
siciliana  dei  diritti  di  almeno  cinque  foto  di scena a scelta,
nonche'  la  concessione  del permesso ad un operatore delegato dalla
Film  Commission  Regione  siciliana  di  scattare foto di scena e di
effettuare  riprese  del  backstage  durante  almeno  una giornata di
riprese;
    f)  la concessione a titolo gratuito alla Film Commission Regione
siciliana dei diritti di utilizzazione di un totale di tre minuti del
montato  definitivo  del  film,  da  individuare  di  concerto con la
societa'  di  produzione,  da  utilizzare  all'interno  dei materiali
audiovisivi  promozionali  prodotti  dalla  Film  Commission  Regione
siciliana allo scopo di divulgare le opportunita' produttive promosse
dalla stessa;
    g)  la concessione a titolo gratuito, anche a scopo di proiezione
sul  territorio  regionale  senza fini di lucro, alla Film Commission
Regione  siciliana,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni dalla prima
proiezione  pubblica, o comunque dalla messa in onda o dall'uscita in
sala,  di due copie DVD alta qualita' del film montato e di una copia
digital Beta alta qualita' del film montato;
    h)  l'autorizzazione  a  un  rappresentante della Film Commission
Regione siciliana di presenziare sul set;
    i)  la  concessione  a  titolo  gratuito  di copia della rassegna
stampa, di una copia del press book film e di due copie dei manifesti
e della locandina dei film, qualora esistenti;
    j)  l'organizzazione di una anteprima del film, per le produzioni
beneficiarie dei contributi previsti all'art. 5, comma 1, lettere a),
b),  c),  sul  territorio  regionale e, in caso di partecipazione del
film  a  festival nazionali e internazionali, il coinvolgimento della
Film   Commission   Regione  siciliana  nelle  conferenze  stampa  di
presentazione per tutte le produzioni;
   k)  il  deposito  presso la Film Commission Regione siciliana, con
diritto  d'uso  per  scopi  non commerciali, di una copia delle opere
realizzate  con gli interventi della presente legge, di qualita' tale
da  permetterne  la  conservazione,  la riproduzione e l'utilizzo via
internet.