Art. 7.
                  Ammortamento del prestito statale

   1.  La  Regione  garantisce il rimborso del prestito erogato dallo
Stato  di cui all'Accordo sottoscritto dal Ministro della salute, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione
siciliana  in data 31 luglio 2007, per un importo complessivo stimato
in  linea  capitale  di  2.800 milioni di euro, ivi compresa la quota
destinata  al rimborso, anticipato al 2008, di prestiti regionali sui
mercati finanziari relativi al servizio sanitario.
   2.  Al  fine  di  consentire  il rispetto degli impegni finanziari
previsti  dal piano di rientro contenuto nell'Accordo di cui al comma
1,  la  Regione  e'  autorizzata a estinguere anticipatamente tutti i
debiti  che residuano alla data del 31 dicembre 2007, oggetto di atti
transattivi  ed  accettazioni  di delegazioni di pagamento sui debiti
sanitari. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale 3
maggio  2001,  n. 6, art. 30 e successive modifiche ed integrazioni e
dalla  legge  regionale 8 febbraio 2007, n. 2, articoli 25 e 26, sono
ridotte per gli importi oggetto di estinzione.
   3.   L'importo   di   cui   al  comma  1  sara'  proporzionalmente
rideterminato qualora il rimborso anticipato dei prestiti sui mercati
finanziari  di  cui al medesimo comma 1 avvenisse parzialmente, ferma
restando la complessiva copertura dei prestiti in essere.
   4.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato, a decorrere
dall'esercizio  finanziario 2008, il limite di impegno trentennale di
185  milioni  di  euro  annui  da  versare annualmente in entrata del
bilancio dello Stato.
   5.  Alla  copertura della spesa di cui al comma 4 e' destinata una
quota  annuale  di  pari  importo  del  gettito derivante dalle tasse
automobilistiche di spettanza regionale.
   6.  Per le finalita' del presente articolo, il Ragioniere generale
della  Regione  e' autorizzato ad apportare al bilancio della Regione
le necessarie variazioni.