Art. 7. Ammortamento del prestito statale 1. La Regione garantisce il rimborso del prestito erogato dallo Stato di cui all'Accordo sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione siciliana in data 31 luglio 2007, per un importo complessivo stimato in linea capitale di 2.800 milioni di euro, ivi compresa la quota destinata al rimborso, anticipato al 2008, di prestiti regionali sui mercati finanziari relativi al servizio sanitario. 2. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro contenuto nell'Accordo di cui al comma 1, la Regione e' autorizzata a estinguere anticipatamente tutti i debiti che residuano alla data del 31 dicembre 2007, oggetto di atti transattivi ed accettazioni di delegazioni di pagamento sui debiti sanitari. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, articoli 25 e 26, sono ridotte per gli importi oggetto di estinzione. 3. L'importo di cui al comma 1 sara' proporzionalmente rideterminato qualora il rimborso anticipato dei prestiti sui mercati finanziari di cui al medesimo comma 1 avvenisse parzialmente, ferma restando la complessiva copertura dei prestiti in essere. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, il limite di impegno trentennale di 185 milioni di euro annui da versare annualmente in entrata del bilancio dello Stato. 5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4 e' destinata una quota annuale di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale. 6. Per le finalita' del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.