(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 31 del 1° agosto 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VIII/424 del
25 luglio 2007 (Omissis)
                               Art. 1.

                    Disposizioni non finanziaria



   1.  Alla  legge  regionale  11  luglio  1997,  n. 31 (norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali) e' apportata la seguente modifica:
    a) il comma 9-bis dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:
    «9-bis.  La  carta regionale dei servizi, strumento di accesso al
sistema  informativo  socio  sanitario, sostituisce, a far data dalla
sua  emissione, la tessera sanitaria. Al fine di dare attuazione alle
disposizioni  nazionali  in  materia  di monitoraggio della spesa nel
settore   sanitario   e  di  appropriatezza  delle  prestazioni,  gli
erogatori  di  prestazioni  socio-sanitarie  a  carico  del  servizio
sanitario  regionale,  compresi  i  medici  di  medicina  generale, i
pediatri  di  libera scelta e i farmacisti, sono tenuti ad aderire al
sistema   informativo  socio  sanitario  utilizzando  la  piattaforma
tecnologica  e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed
elaborazione  dei  dati  sanitari  in  modo  da  poter  realizzare il
fascicolo  sanitario  elettronico.  La  mancata  adesione  al sistema
informativo socio sanitario da parte dei medici di medicina generale,
dei  pediatri  di  libera  scelta  e  dei farmacisti integra la grave
infrazione  prevista  e  sanzionata  dai vigenti accordi nazionali di
categoria.».
   2. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  adotta le necessarie indicazioni
operative  e  definisce le misure conseguenti, nel rispetto di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in
materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale
18  luglio  2006,  n.  9  (regolamento  per  il  trattamento dei dati
sensibili  e  giudiziari  di competenza della giunta regionale, delle
aziende  sanitarie,  degli  enti  e  agenzie  regionali,  degli  enti
vigilati dalla Regione Lombardia).
   3.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 1, commi 15, 16 e 17 della
legge  regionale  8  febbraio  2005,  n.  6 (interventi normativi per
l'attuazione   della   programmazione   regionale  e  di  modifica  e
integrazione  di  disposizioni  legislative - Collegato ordinamentale
2005) si applicano anche nel triennio 2008/2010.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  5, della legge
regionale  n.  20  dicembre 2005, n. 19 (disposizioni legislative per
l'attuazione  del  documento  di programmazione economico-finanziaria
regionale,  ai  sensi  dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e  sulla  contabilita'  della Regione» - Collegato 2006) si applicano
anche negli anni 2007 e 2008.
   5.  Alla  legge regionale n. 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) e' apportata
la seguente modifica:
    a) il comma 2 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Per  le  opere assistite da contributo regionale e' facolta'
del  soggetto  appaltante  sostituire  il certificato di collaudo con
quello  di  regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a
un milione di euro.».
   6.  Per  gli  impegni  di  spesa  assunti  sulle risorse di cui al
decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (disposizioni in materia
di  federalismo  fiscale,  a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio
1999,   n.   133)   non   si   applica  l'istituto  della  perenzione
amministrativa  previsto  dall'art.  71  della  legge regionale n. 31
marzo  1978,  n.  34 (norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilita' della Regione).
   7.  Alla  legge  regionale  6  giugno  1980,  n.  70  (norme sugli
interventi  regionali  per  la  realizzazione  di  opere  di edilizia
scolastica) e' apportata la seguente modifica:
    a)  al  comma  5-bis dell'art. 4 le parole «Limitatamente ai soli
comuni»  sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alle province
e ai comuni».
   8.  Alla  legge regionale n. 27 dicembre 2006, n. 30 (disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale  n.  31  marzo  1978,  n.  34  «Norme sulle procedure della
programmazione,  sul  bilancio  e sulla contabilita' della Regione» -
Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica:
    a)  dopo  la  lettera  f)  del comma 3 dell'art. 2 e' aggiunta la
seguente:
    «f-bis)  Fondo  per  le  infrastrutture  di cui al complemento di
programmazione  DocUP  Ob.  2  2000-2006  nel  limite degli interessi
attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.».
   9.  Alla  legge  regionale n. 4 luglio 1998, n. 11 (riordino delle
competenze  regionali  e  conferimento  di  funzioni  in  materia  di
agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  dopo  la lettera u-sexies del comma 1 dell'art. 3 e' aggiunta
la seguente:
    «u-septies)   l'istituzione,  la  tenuta,  l'aggiornamento  e  la
pubblicazione  degli  albi  regionali  dei  vigneti  a  denominazione
d'origine  (DO)  e  degli elenchi regionali delle vigne a indicazione
geografica tipica (IGT).»;
    b)  dopo  la lettera h-quater del comma 2 dell'art. 4 e' aggiunta
la seguente:
    «h-quinquies)  l'istruttoria  per  l'iscrizione  delle  superfici
vitate  negli  albi  regionali  dei  vigneti  a  DO  e  negli elenchi
regionali delle vigne a IGT e relativo controllo.».
   10.  Alla  legge  regionale  n. 12 gennaio 2002, n. 3 (istituzione
dell'ente  regionale  per  i servizi all'agricoltura e alle foreste -
ER-SAF) sono apportate le seguenti modifiche:
    a)   al   fine   della   riduzione  degli  oneri  degli  apparati
amministrativi,  nell'ambito  delle  misure per il contenimento della
spesa  pubblica  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  721  della legge 27
dicembre  2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al comma 3 dell'art.
4,  la parola «nove» e' sostituita dalla parola «sette» ed il periodo
«Due dei membri sono nominati su proposta rispettivamente dell'Unione
delle  province  Lombarde  e  della  delegazione lombarda dell'Unione
nazionale  comuni  ed  enti montani» e' sostituito dal seguente: «Uno
dei  membri  e'  nominato  su  proposta  dell'Unione  delle  province
lombarde»;
    b)  al  comma 15 dell'art. 4 le parole «di durata triennale» sono
soppresse;
    c)  al medesimo fine di cui alla lettera a), al comma 4 dell'art.
5 la parola «dodici» e' sostituita dalla parola «sette».
   11.  Alla  legge  regionale  n.  30  luglio 2001, n. 12 (norme per
l'incremento  e  la  tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della
pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  la  lettera  e)  del  comma 3 dell'art. 5 e' sostituita dalla
seguente:
    «e)  da  sei  rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre
designati  dall'associazione  maggiormente  rappresentativa a livello
regionale  e  tre  dalle  altre  associazioni  piu' rappresentative a
livello regionale; »;
    b)  la  lettera  f)  del  comma 3 dell'art. 5 e' sostituita dalla
seguente:
    «f)  da  quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno
per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale; ».
   12.  Alla  legge  regionale  n.  28  ottobre 2004, n. 27 (tutela e
valorizzazione   delle   superfici,  del  paesaggio  e  dell'economia
forestale) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 7 dell'art. 21 e' inserito il seguente:
    «7-bis.  I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e
fili  a  sbalzo  sono  tenuti  a  stipulare  un `assicurazione per la
responsabilita'   civile   valida   per   il   periodo  di  esercizio
dell'impianto.»;
    b) il comma 4 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:
    «4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle
superfici  classificate  bosco  ai  sensi  dell'art. 3, o sui terreni
sottoposti  a  vincolo  idrogeologico  ai  sensi del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in
materia  di  boschi  e di terreni montani), in difformita' alle norme
forestali  regionali,  di  cui all'art. 11, comma 4, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 50,00 euro a 250,00 euro per
ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.»;
   c) dopo il comma 4 dell'art. 23 e' inserito il seguente:
   «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque violi le
ulteriori  norme  forestali regionali di cui all'art. 11, comma 4, e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a
1.000,00 euro.».
   13.  Ferme  restando  le  disposizioni  statali  di  principio per
l'attuazione  dell'art.  122,  comma 1, della Costituzione, la carica
nell'organo  di  cui  all'art. 2409-duodecies del codice civile delle
societa'   regionali   puo'   essere  assunta  anche  da  consiglieri
regionali.  E comunque garantita alle minoranze la designazione di un
componente  avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma
del medesimo art. 2409-duodecies.
   14.  Per  l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni
compensative ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n.
34/1978 fra le seguenti unita' previsionali di base:
    7.4.0.2.200  «Quota  interessi  per  ammortamento mutui, prestiti
obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari»;
    7.4.0.6.207   «Quota   capitale  ammortamento  mutui  e  prestiti
obbligazionari.».
   15.  L'allegato  elenco  E: UPB collegate ai fini delle variazioni
compensative  (art.  37,  comma  3,  lettera  b),  legge regionale n.
34/1978)  della  legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009  a  legislazione vigente e programmatico) e' pertanto cosi'
integrato:
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   16.   Le  modifiche  apportate  alla  denominazione  delle  unita'
previsionali  di base della legge regionale n. 32/2006, coerentemente
con  il  documento di programmazione economico-finanziaria regionale,
di  cui alla deliberazione del consiglio regionale n. VIII/188 del 26
luglio  2006  (risoluzione concernente il documento di programmazione
economico-finanziaria  regionale  2007-2009),  sono  riportate  nella
seguente tabella:
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   17.  Alla  legge  regionale  19  gennaio 1973, n. 6 (Interventi di
competenza  regionale  in  materia  di  opere  pubbliche, porti e vie
navigabili) apportata la seguente modifica:
    a)  al  comma  4-bis  dell'art. 1 dopo le parole «del sistema dei
navigli» sono aggiunte le seguenti «e dei corsi d'acqua».