Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) e' apportata la seguente modifica: a) gli articoli 50, 51, 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 50 (Finalita' del tributo). - 1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come legge statale e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate: a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia; b) a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della stessa legge statale; c) alla regolamentazione delle modalita' di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacita' delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento; d) alla implementazione del «Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico» destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attivita' di recupero. 2. I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente. «Art. 51 (Oggetto del tributo). - 1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, cosi' come definiti dagli articoli 183 e 184 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Le autorizzazioni per la gestione della discarica, e le eventuali modifiche, sono trasmesse a cura dell'ente procedente alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dal rilascio. «Art. 52 (Soggetto passivo). - 1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, e' dovuto dal gestore dell'impianto. 2. Il tributo e' altresi' dovuto da chiunque esercita l'attivita' di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti. 3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006. «Art. 53 (Base imponibile e determinazione del tributo). - 1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. L'ammontare dell'imposta e' fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e' determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6. 4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi: a) 2,00 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti; b) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi; c) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi; d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla deliberazione di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, e' garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento. 5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi: a) 15,49 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi; b) 10,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi; c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7; d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento cosi' come disposto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003. 6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi: a) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi; b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia; c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del comma 7. 7. La giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta. 8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento. 9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'art. 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7. 10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.». 2. In attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza dall'anno 2004, dall'art. 40 della legge regionale n. 10/2003 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica dovuta dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2007. 3. Mediante apposita comunicazione, l'amministrazione regionale comunica al contribuente la proposta di adempiere alle scadenze di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2008, coerentemente con quelle stabilite dalla normativa vigente. 4. Dal 1° gennaio 2008 non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale. 5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice univoco identificativo della transazione di pagamento, sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo. 6. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica. 7. Nelle attivita' di verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'amministrazione regionale si avvale delle risultanze dei registri di immatricolazione, del pubblico registro automobilistico nonche' dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali). 8. Ai fini di quanto previsto al comma 4, con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i requisiti degli intermediari della riscossione che provvedono al calcolo della tassa automobilistica mediante connessione diretta con l'archivio regionale della medesima tassa. 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000. 10. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 9 e' inserito il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalita' e nelle misure stabilite con deliberazione della giunta regionale.»; b) al comma 4 dell'art. 24 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2». 11. Al fine di recuperare le risorse anticipate dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilita' viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano come previste dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti), e' autorizzata la maggiore entrata in capitale di Euro 13.715.000,00. 12. In relazione a quanto previsto dall'art. 28-septies, comma 4, della legge regionale n. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2007/2009, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato: ----> Vedere immagine a pag. 7 <---- 13. E' autorizzato, per l'anno 2007, l'incremento di entrata e di spesa di 60.000.000,00'per le anticipazioni finanziarie all'organismo pagatore regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale n. 7 febbraio 2000, n. 7 (norme per gli interventi regionali in agricoltura). 14. In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2006 (determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Anno 2004) e del decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 9 novembre 2006 (individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «legge finanziaria 2006») nonche' in relazione alle somme di cui all'art. 1 della legge regionale del 18 dicembre 2001, n. 27 (legge finanziaria 2002) per il 2004 allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5. 15. In conformita' all'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2007 sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilita' finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, il comma 21 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2006 e' sostituito dal seguente: «21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e' autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di Euro 15.085.122.545,00 di cui: a) Euro 14.809.300.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87; b) Euro 191.700.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258; c) Euro 84.122.545,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all'UPB 200.». 16. Ai fini del miglioramento del servizio svolto dal Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano la Regione contribuisce per l'anno 2007 per Euro 500.000,00. 17. Per sostenere la candidatura di Regione Lombardia a EXPO 2015 e' autorizzata la spesa di Euro 300.000,00 per l'anno 2007 e di Euro 330.000,00 per l'anno 2008. 18. Per le spese di cui al comma 17, relativamente al 2008 e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 34/1978. 19. In relazione ai rientri previsti per l'anno 2007 a valere sui finanziamenti del fondo di rotazione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane), e' autorizzato, per l'anno 2007, lo stanziamento aggiuntivo in entrata ed in spesa di Euro 2.942.765,48 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane. 20. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 3 e 4 dell'art. 27 sono sostituiti dai seguenti: «3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga puo' essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volonta', per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni. L'eventuale ulteriore proroga e' adottata previo conforme parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5 (interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). La pronuncia di decadenza e' comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilita', comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati. 4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attivita' a enti, aziende, societa' regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite e' applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalita' di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.»; b) i commi 5 e 6 dell'art. 27 sono abrogati fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 21, secondo periodo della legge regionale «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»; c) al comma 8 dell'art. 27 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.». 21. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 34/1978, come sostituiti dal comma 20, si applicano per gli interventi finanziati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 27 della legge regionale n. 34/1978 continuano ad applicarsi agli interventi gia' finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. 22. Per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi educativi, per l'anno scolastico 2006/2007, a fronte degli oneri sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno, e' erogato alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di rimborso spese un contributo aggiuntivo fino a un massimo di Euro 4.000,00 per alunno diversamente abile. Le modalita' di assegnazione saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale. 23. Per gli oneri di cui al comma 22 e' autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2007 di Euro 1.800.000,00. 24. Per la realizzazione della Tangenzialina Nord-Est di Varese - collegamento SS 342 - 233 - 344 e' autorizzata la spesa di Euro 500.000,00 nel 2007. 25. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di Euro 2.000.000,00 per l'aumento di capitale della societa' Infrastrutture Lombarde S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'art. 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali), al fine di accelerare i lavori di realizzazione delle tre grandi opere strategiche per la viabilita' stradale in Lombardia: Pedemontana, BREBEMI e TEM. 26. Al fine di contribuire alla costituzione del fondo speciale necessario per il «Patto sulla sicurezza delle citta' metropolitane» tra Ministero dell'interno e comune di Milano, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), e' autorizzata la spesa di Euro 800.000,00 per l'anno 2007. 27. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione) e' apportata la seguente modifica: a) il comma 18-bis dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «18-bis. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualita' assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per nuove costruzioni, recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano, destinate alla locazione e alla vendita; per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (fondo sostegno affitto), per ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa e per ogni altro intervento previsto dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica triennale, approvato dal consiglio regionale e dai suoi aggiornamenti annuali, approvati dalla giunta regionale, di cui al comma 52, art. 3 della legge regionale n. 1/2000.». 28. E' autorizzato per l'anno 2007 l'incremento degli interessi attivi di cassa per Euro 29.800.000,00. 29. E' autorizzato per l'anno 2007 l'incremento di entrata e di spesa di Euro 7.500.000,00 in favore del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate). 30. Le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili per l'anno 2007 dal presente articolo sono pari a Euro 88.744.824,27 di competenza e di cassa; i maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo per il 2008 sono pari a Euro 330.000,00 di sola competenza. 31. Le maggiori risorse in conto capitale resesi disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2007 di Euro 9.836.393,00 di competenza e di cassa; per l'anno 2008 di Euro 982.852,00 di sola competenza e per l'anno 2009 di Euro 1.239.809,00 di sola competenza. 32. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime. 33. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.