Art. 7.

                      Disposizioni finanziarie



   1.  Alla  legge  regionale  14  luglio 2003, n. 10 (riordino delle
disposizioni  legislative  regionali  in  materia  tributaria - Testo
unico  della  disciplina  dei  tributi  regionali)  e'  apportata  la
seguente modifica:
    a) gli articoli 50, 51, 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti:
    «Art.  50 (Finalita' del tributo). - 1. Le disposizioni contenute
nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3,
commi  da  24  a  40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di
razionalizzazione  della finanza pubblica), di seguito indicata, agli
effetti  della presente sezione, come legge statale e in coerenza con
le  disposizioni  della  legge  regionale  12  dicembre  2003,  n. 26
(disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:
     a)  a  favorire  la  minore  produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
     b)  a  regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
il  contenzioso  amministrativo  e  quanto  non  previsto dalla legge
statale,  in  relazione  al  tributo  speciale istituito dall'art. 3,
comma 24, della stessa legge statale;
     c)  alla  regolamentazione  delle  modalita' di devoluzione alle
province  della  quota  del  10 per cento loro spettante in base alla
capacita' delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero
determinati dalla normativa di riferimento;
     d)  alla  implementazione  del  «Fondo  per investimenti di tipo
ambientale  ed  energetico» destinato a favorire la minore produzione
di rifiuti e le attivita' di recupero.
   2.  I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della giunta
regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare
competente.
   «Art.  51  (Oggetto  del  tributo). - 1. Fatte salve le esclusioni
previste  agli  articoli  185  e 186 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152  (norme in materia ambientale), il tributo speciale si
applica   ai  rifiuti,  compresi  i  fanghi  palabili,  conferiti  in
discarica,  cosi'  come definiti dagli articoli 183 e 184 del decreto
legislativo n. 152/2006.
   2.  Le  autorizzazioni  per  la  gestione  della  discarica,  e le
eventuali  modifiche, sono trasmesse a cura dell'ente procedente alla
struttura  regionale  competente  in  materia di tributi entro trenta
giorni dal rilascio.
   «Art.  52  (Soggetto  passivo).  -  1.  Il tributo, con obbligo di
rivalsa  nei  confronti  di  colui  che  effettua il conferimento, e'
dovuto dal gestore dell'impianto.
   2.  Il tributo e' altresi' dovuto da chiunque esercita l'attivita'
di  discarica  abusiva  e  da  chiunque abbandona, scarica o effettua
deposito incontrollato di rifiuti.
   3.   L'utilizzatore   a   qualsiasi  titolo  o,  in  mancanza,  il
proprietario  dei  terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e'
tenuto  in  solido  agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno
ambientale  e  al  pagamento  del tributo e delle sanzioni pecuniarie
previste,  ove  non dimostri di aver presentato denuncia di discarica
abusiva,  prima  della  constatazione  delle  violazioni di legge, ai
competenti  uffici  della  provincia,  come indicato all'art. 197 del
decreto legislativo n. 152/2006.
   «Art.  53  (Base imponibile e determinazione del tributo). - 1. La
base  imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' di rifiuti
conferiti  determinata  sulla  base  delle annotazioni effettuate nei
registri  tenuti  in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo
n. 152/2006.
   2. L'ammontare dell'imposta e' fissato, a norma dell'art. 3, comma
29,  della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31
luglio  di  ogni  anno  per l'anno successivo. Qualora la Regione non
provveda  nei  termini  stabiliti,  si  intende  prorogata  la misura
vigente.
   3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  l'ammontare  del tributo
speciale   per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  e'
determinato  moltiplicando  il  quantitativo  dei rifiuti espresso in
tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6.
   4.  Per  i  rifiuti  speciali  dei  settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:
    a)  2,00  euro  per tonnellata se vengono conferiti in discariche
per rifiuti inerti;
    b)  5,17  euro  per tonnellata se vengono conferiti in discariche
per rifiuti non pericolosi;
    c)  5,17  euro  per tonnellata se vengono conferiti in discariche
per rifiuti pericolosi;
    d)  il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c)
nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti
da  impianti  di  trattamento  e recupero, secondo quanto individuato
dalla  deliberazione  di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, e'
garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.
   5.  Per  i  rifiuti  speciali  derivanti da trattamenti di rifiuti
urbani si applicano i seguenti importi:
    a)  15,49  euro  per  tonnellata  se  conferiti in discariche per
rifiuti pericolosi;
    b)  10,50  euro  per  tonnellata  se  conferiti in discariche per
rifiuti non pericolosi;
    c)  20  per  cento  degli importi di cui alle lettere a) e b) nel
caso  in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da
impianti  di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla
delibera di cui al comma 7;
    d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i
rifiuti  provengono  da  comuni  che  conferiscono a discariche al di
fuori  della  propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e
b)  sono maggiorate del 100 per cento cosi' come disposto dal comma 3
dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003.
   6.  Per  i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i
seguenti importi:
    a)  6,88  euro  per  tonnellata  se  conferiti  in discariche per
rifiuti non pericolosi;
    b)  5,17  euro  per  tonnellata  per i rifiuti speciali derivanti
dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo
dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;
    c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i
fanghi  secondo  quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7.
Ai  fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati,
secondo  percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla giunta
regionale ai sensi del comma 7.
   7. La giunta regionale individua la percentuale minima di recupero
degli  impianti  e  il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter
usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.
   8.   Le   agevolazioni   di  cui  al  comma  7  sono  riconosciute
esclusivamente  se  il soggetto conferitore in discarica coincide con
il titolare dell'impianto di trattamento.
   9.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo  in misura ridotta i
soggetti  interessati presentano apposita autocertificazione relativa
a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento
del  tributo  del  medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque,
non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale
prevista  all'art.  55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti
stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.
   10.  Le  autocertificazioni  di  cui  al  comma 9 sono presentate,
contestualmente,  alla  struttura  regionale competente in materia di
tributi   e   al  soggetto  di  cui  al  comma  1  dell'art.  52.  Le
autocertificazioni   sono  rese  esclusivamente  su  apposito  modulo
approvato  con  provvedimento del dirigente della struttura regionale
competente in materia di tributi.».
   2.  In  attuazione  dell'art.  10,  comma 3, della legge 27 luglio
2000,  n.  212  (disposizioni  in  materia di statuto dei diritti del
contribuente),   tenuto  conto  del  nuovo  sistema  di  scadenze  di
pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale,  stabilito,  con
decorrenza  dall'anno  2004,  dall'art.  40  della legge regionale n.
10/2003  non  si  procede  all'applicazione  delle  sanzioni  e degli
interessi  per  i  ritardati  pagamenti  della  tassa automobilistica
dovuta dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2007.
   3.  Mediante  apposita  comunicazione, l'amministrazione regionale
comunica  al  contribuente  la proposta di adempiere alle scadenze di
pagamento  decorrenti  dal  1° gennaio 2008, coerentemente con quelle
stabilite dalla normativa vigente.
   4.  Dal  1°  gennaio  2008  non sono ammessi pagamenti della tassa
automobilistica  al  di  fuori  del  sistema  di riscossione in tempo
reale.
   5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico
della  tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il
numero  di  targa  ovvero  il  codice  univoco  identificativo  della
transazione  di  pagamento,  sono  considerati  regolari  qualora  il
contribuente  si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal
sistema medesimo.
   6.  Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di
entrata  in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione
di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica.
   7.  Nelle  attivita'  di  verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6,
l'amministrazione  regionale  si avvale delle risultanze dei registri
di  immatricolazione,  del  pubblico registro automobilistico nonche'
dell'archivio   nazionale   delle  tasse  automobilistiche,  previsto
dall'art.  5,  comma 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n.
418  (regolamento  recante  norme per il trasferimento alle regioni a
statuto   ordinario   delle   funzioni  in  materia  di  riscossione,
accertamento,  recupero,  rimborsi  e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali).
   8.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma  4,  con decreto del
dirigente   della   competente  struttura  tributaria  regionale,  da
emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  vengono disciplinati i requisiti degli intermediari
della   riscossione   che   provvedono   al   calcolo   della   tassa
automobilistica mediante connessione diretta con l'archivio regionale
della medesima tassa.
   9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono
emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti
del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000.
   10.  Alla  legge  regionale  11 dicembre 2006, n. 24 (norme per la
prevenzione  e  la  riduzione  delle  emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell'ambiente), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 dell'art. 9 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Agli  oneri  relativi  alle  prestazioni  e ai controlli
inerenti  le  funzioni  di cui al comma 1, da eseguire da parte degli
enti  competenti,  partecipano  i  soggetti  richiedenti  secondo  le
modalita'  e  nelle  misure  stabilite con deliberazione della giunta
regionale.»;
    b) al comma 4 dell'art. 24 le parole «al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».
   11.  Al  fine  di  recuperare  le risorse anticipate dalla Regione
Lombardia    per   la   realizzazione   degli   interventi   relativi
all'accessibilita' viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano
come  previste  dall'art.  1, comma 2, della legge regionale 2 maggio
2003,   n.   5  (modifiche  e  integrazioni  a  leggi  regionali  sui
trasporti),  e'  autorizzata  la maggiore entrata in capitale di Euro
13.715.000,00.
   12.  In relazione a quanto previsto dall'art. 28-septies, comma 4,
della  legge  regionale  n. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni
2007/2009,  le  quote  annuali  di rimborso delle seguenti iniziative
FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
               ---->  Vedere immagine a pag. 7   <----

   13.  E' autorizzato, per l'anno 2007, l'incremento di entrata e di
spesa di 60.000.000,00'per le anticipazioni finanziarie all'organismo
pagatore  regionale  di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165  (soppressione  dell'A.I.M.A.  e  istituzione dell'agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura  (A.G.E.A.),  a  norma dell'art. 11 della
legge  15  marzo  1997,  n.  59) e alla legge regionale n. 7 febbraio
2000, n. 7 (norme per gli interventi regionali in agricoltura).
   14.  In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  18 ottobre 2006 (determinazione delle quote
previste  dall'art.  2,  comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  56.  Anno 2004) e del decreto del Ministro dell'economia e
della  finanze  del  9  novembre  2006 (individuazione delle somme da
erogare  in  favore  delle  regioni a statuto ordinario, per gli anni
2002,  2003  e  2004, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 23
dicembre  2005, n. 266 «legge finanziaria 2006») nonche' in relazione
alle  somme  di  cui all'art. 1 della legge regionale del 18 dicembre
2001,  n.  27  (legge  finanziaria  2002)  per  il 2004 allo stato di
previsione  delle  entrate  del  bilancio per l'esercizio finanziario
2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
   15. In conformita' all'intesa espressa dalla conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento  e Bolzano del 15 marzo 2007 sulla proposta del Ministro della
salute  di  ripartizione  tra  le  regioni  e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  delle  disponibilita'  finanziarie  destinate  al
servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, il comma 21 dell'art. 1
della legge regionale n. 32/2006 e' sostituito dal seguente:
   «21.  In  relazione  a  quanto disposto dal decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.  502  (riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
dal  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56 (disposizioni in
materia  di  federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133) e' autorizzata per il finanziamento del servizio
sanitario  l'iscrizione  nello  stato  di  previsione delle spese del
bilancio  per  l'esercizio finanziario 2007 di Euro 15.085.122.545,00
di cui:
    a)  Euro 14.809.300.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti
agli  enti  che  nel  territorio regionale esercitano le funzioni del
servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
    b)  Euro  191.700.000,00  per  l'effettuazione  degli  interventi
diretti  di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria,
stanziati alle UPB 257 e 258;
    c)  Euro  84.122.545,00  quali  oneri degli interessi passivi per
anticipazioni  riguardanti  il settore sanitario, di cui al comma 18,
stanziati all'UPB 200.».
   16.  Ai  fini  del  miglioramento  del  servizio  svolto dal Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano
la Regione contribuisce per l'anno 2007 per Euro 500.000,00.
   17.  Per sostenere la candidatura di Regione Lombardia a EXPO 2015
e'  autorizzata la spesa di Euro 300.000,00 per l'anno 2007 e di Euro
330.000,00 per l'anno 2008.
   18.  Per  le  spese  di  cui al comma 17, relativamente al 2008 e'
autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 23, comma
1, della legge regionale n. 34/1978.
   19.  In relazione ai rientri previsti per l'anno 2007 a valere sui
finanziamenti  del  fondo  di  rotazione regionale di cui all'art. 4,
comma  1,  lettera  a)  della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34
(interventi  regionali  per  agevolare  l'accesso  al  credito  delle
imprese  artigiane), e' autorizzato, per l'anno 2007, lo stanziamento
aggiuntivo  in  entrata ed in spesa di Euro 2.942.765,48 da destinare
ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.
   20.  Alla  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34 (norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) i commi 3 e 4 dell'art. 27 sono sostituiti dai seguenti:
    «3.  I  termini  per  l'avvio,  l'avanzamento  e la realizzazione
dell'intervento  sono  stabiliti  dai singoli atti di concessione del
beneficio  finanziario,  comunque  denominato, a pena di decadenza di
diritto  dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini
stabiliti.  La proroga puo' essere disposta, entro gli stessi termini
e  su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua
volonta', per un periodo non superiore complessivamente a centottanta
giorni.  L'eventuale  ulteriore  proroga  e' adottata previo conforme
parere  del  nucleo  di  valutazione  di  cui  all'art. 1 della legge
regionale  del  27  febbraio  2007,  n.  5  (interventi normativi per
l'attuazione   della   programmazione   regionale  e  di  modifica  e
integrazione  di  disposizioni  legislative - Collegato ordinamentale
2007).  La  pronuncia  di  decadenza e' comunicata al beneficiario e,
fatta   salva  ogni  altra  responsabilita',  comporta  l'obbligo  di
restituzione  delle  somme  erogate  corrispondenti agli interventi o
alle parti di interventi non ancora realizzati.
   4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al
recupero  delle somme e al conseguente accertamento delle economie di
spesa   sono   adottati  dal  dirigente  competente  della  direzione
incaricata  ovvero,  in  caso  di  attribuzione  della  funzione o di
esternalizzazione  dell'attivita' a enti, aziende, societa' regionali
ovvero  ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i
rispettivi  ordinamenti.  Alle somme restituite e' applicato il tasso
di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire
dalla  data  dell'erogazione  e  secondo  le  modalita'  di carattere
generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.»;
    b)  i  commi  5 e 6 dell'art. 27 sono abrogati fatto salvo quanto
disposto dall'art. 7, comma 21, secondo periodo della legge regionale
«Assestamento  al  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 2007 ed al
bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico
- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;
    c)  al  comma  8  dell'art.  27 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e
4.».
   21.  Le  disposizioni  dei  commi  3  e 4 dell'art. 27 della legge
regionale  n. 34/1978, come sostituiti dal comma 20, si applicano per
gli  interventi  finanziati a partire dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 5 e 6 del
medesimo  art.  27  della  legge  regionale  n. 34/1978 continuano ad
applicarsi  agli  interventi  gia' finanziati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
   22.  Per  favorire  l'integrazione degli alunni diversamente abili
nei  percorsi  educativi,  per  l'anno scolastico 2006/2007, a fronte
degli  oneri  sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno,
e'  erogato  alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di
rimborso  spese  un  contributo  aggiuntivo fino a un massimo di Euro
4.000,00  per alunno diversamente abile. Le modalita' di assegnazione
saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale.
   23.  Per  gli  oneri  di  cui  al comma 22 e' autorizzata la spesa
complessiva per l'anno 2007 di Euro 1.800.000,00.
   24.  Per la realizzazione della Tangenzialina Nord-Est di Varese -
collegamento SS  342  -  233  -  344  e' autorizzata la spesa di Euro
500.000,00 nel 2007.
   25. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di Euro 2.000.000,00
per  l'aumento  di  capitale  della  societa' Infrastrutture Lombarde
S.p.a.,  costituita  ai  sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge
regionale  29  ottobre  1998,  n.  22 (riforma del trasporto pubblico
locale  in  Lombardia)  e  dell'art.  15-bis  della legge regionale 2
dicembre  1994,  n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali),
al  fine  di  accelerare  i  lavori di realizzazione delle tre grandi
opere   strategiche   per   la   viabilita'  stradale  in  Lombardia:
Pedemontana, BREBEMI e TEM.
   26.  Al  fine  di contribuire alla costituzione del fondo speciale
necessario  per il «Patto sulla sicurezza delle citta' metropolitane»
tra  Ministero  dell'interno  e  comune  di  Milano, in conformita' a
quanto previsto dall'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello Stato «Legge finanziaria 2007»), e' autorizzata la
spesa di Euro 800.000,00 per l'anno 2007.
   27.  Alla  legge  regionale  14  gennaio  2000, n. 2 (modifiche ed
integrazioni    a   disposizioni   legislative   inerenti   l'assetto
istituzionale,  gli strumenti finanziari e le procedure organizzative
della Regione) e' apportata la seguente modifica:
    a) il comma 18-bis dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    «18-bis.  Le  risorse, entro i limiti di impegno delle annualita'
assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'art. 61, comma 2,
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 (conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59),  non  destinate  alle erogazioni semestrali relative ai mutui in
essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti
dalla  Regione,  in particolare per nuove costruzioni, recupero delle
costruzioni  esistenti  e  del  loro  contesto urbano, destinate alla
locazione  e  alla  vendita;  per sostenere gli oneri delle categorie
deboli  che  ricorrono  al  mercato  privato  della  locazione (fondo
sostegno  affitto),  per ridurre gli oneri per l'acquisto della prima
casa e per ogni altro intervento previsto dal programma regionale per
l'edilizia  residenziale  pubblica triennale, approvato dal consiglio
regionale  e  dai  suoi aggiornamenti annuali, approvati dalla giunta
regionale,  di  cui  al  comma  52,  art.  3 della legge regionale n.
1/2000.».
   28.  E'  autorizzato  per l'anno 2007 l'incremento degli interessi
attivi di cassa per Euro 29.800.000,00.
   29.  E'  autorizzato  per l'anno 2007 l'incremento di entrata e di
spesa  di  Euro  7.500.000,00  in  favore  del  fondo  regionale  per
l'occupazione  dei  disabili  di  cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(norme  per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale
4 agosto 2003, n. 13 (promozione dell'accesso al lavoro delle persone
disabili e svantaggiate).
   30.  Le  maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili per
l'anno  2007  dal presente articolo sono pari a Euro 88.744.824,27 di
competenza  e  di cassa; i maggiori oneri di parte corrente derivanti
dal presente articolo per il 2008 sono pari a Euro 330.000,00 di sola
competenza.
   31.  Le  maggiori risorse in conto capitale resesi disponibili dal
presente  articolo  sono  rispettivamente:  per  l'anno  2007 di Euro
9.836.393,00  di  competenza  e  di  cassa;  per  l'anno 2008 di Euro
982.852,00  di sola competenza e per l'anno 2009 di Euro 1.239.809,00
di sola competenza.
   32. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di
competenza  e  di  cassa  ivi  indicate,  in conseguenza di modifiche
nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
   33.  In  relazione  alle  disposizioni del presente articolo, allo
stato  di  previsione  delle  entrate  e delle spese del bilancio per
l'esercizio  finanziario  2007  e  del bilancio pluriennale 2007/2009
sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.