Art. 10. Contenimento della spesa per il personale della Regione 1. La Regione Liguria attua la propria politica del personale allo scopo di concorrere al perseguimento del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla vigente normativa, anche per quanto riguarda le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, le spese di personale sono considerate al netto: a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007; b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette; c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari; d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.