Art. 10.
       Contenimento della spesa per il personale della Regione

   1. La Regione Liguria attua la propria politica del personale allo
scopo  di concorrere al perseguimento del rispetto degli obiettivi di
contenimento  della spesa previsti dalla vigente normativa, anche per
quanto  riguarda  le  spese per il personale a tempo determinato, con
contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa o che presta
servizio  con  altre  forme  di  rapporto  di lavoro flessibile o con
convenzioni.
   2.  Nel  perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, le spese
di personale sono considerate al netto:
    a)  delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di
lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
    b)  delle  spese  per  il  personale  appartenente alle categorie
protette;
    c)  delle  spese  per  il  personale  sostenute con finanziamenti
comunitari;
    d)  delle  spese per il personale a carico di soggetti pubblici o
privati.