Art. 11. Contenimento della spesa per trasferta del personale 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per trasferta del personale, dirigente e non dirigente, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non puo' essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuito del 20 per cento.