Art. 11.
        Contenimento della spesa per trasferta del personale

   1.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento degli obiettivi di
finanza  regionale,  il  complesso  della  spesa  per  trasferta  del
personale, dirigente e non dirigente, sia all'interno che all'esterno
del territorio nazionale, non puo' essere superiore, per l'anno 2008,
al  complesso  dei  corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno
2007 diminuito del 20 per cento.