Art. 12.
Misure   di   razionalizzazione   e   contenimento   della  spesa  di
                            funzionamento

   1.  Per  l'anno  2008 il complesso delle seguenti voci di spesa di
funzionamento  della  Regione  non puo' essere superiore al complesso
dei  corrispondenti  impegni assunti nell'esercizio 2007, riferiti al
medesimo aggregato, diminuito del 10 per cento:
    a)   acquisto,   manutenzione,   noleggio   ed   esercizio  delle
autovetture  di  servizio  della  Regione,  con  esclusione di quelle
assegnate al Corpo forestale dello Stato;
    b) acquisto di giornali e periodici;
    c) invio della corrispondenza cartacea;
    d) servizi di telefonia.
   2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione:
    a)  acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente
per  assicurare  il  funzionamento  dell'ufficio  stampa della Giunta
regionale;
    b)  provvede,  per  i  servizi  di  cui  al  comma 1, lettera d),
all'attivazione di servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP).
   3.  La  spesa  sostenuta  dalla Regione per canoni di locazione di
immobili  ad uso di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta
regionale,  non puo' essere superiore, per l'anno 2008, all'ammontare
della  spesa  sostenuta  nell'anno  2007  al  netto  degli incrementi
contrattuali  dovuti  ai sensi delle obbligazioni in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge.
   4.  Al  fine  di  razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle
dotazioni   strumentali   che   corredano   le   stazioni  di  lavoro
nell'automazione d'ufficio, nonche' l'acquisto di arredi, la relativa
spesa  per  l'anno  2008  non  puo' essere superiore al complesso dei
corrispondenti  impegni  di spesa assunti nell'anno 2007. A tal fine,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla
programmazione del fabbisogno di tali beni.