Art. 12. Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento 1. Per l'anno 2008 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non puo' essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2007, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 10 per cento: a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo forestale dello Stato; b) acquisto di giornali e periodici; c) invio della corrispondenza cartacea; d) servizi di telefonia. 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione: a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale; b) provvede, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), all'attivazione di servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP). 3. La spesa sostenuta dalla Regione per canoni di locazione di immobili ad uso di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, non puo' essere superiore, per l'anno 2008, all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2007 al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonche' l'acquisto di arredi, la relativa spesa per l'anno 2008 non puo' essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni.