Art. 13.
                Riduzione della spesa per consulenze

   1.  Per  l'anno  2008  la  Regione  non procede al conferimento di
incarichi di consulenza.
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
    a)  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  relativi
all'assistenza  legale  a  favore  della  Regione,  nei casi e con le
modalita' consentite dalla normativa vigente;
    b)  per  il  conferimento  di  incarichi di progettazione, di cui
all'art.  91  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE) e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di incarichi conferiti ai sensi del
decreto   legislativo  14  agosto  1996,  n.  494  (Attuazione  della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di  salute  da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive
modificazioni  ed  integrazioni e di incarichi conferiti ai sensi del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica  sicurezza)  e  successive modificazioni ed integrazioni, di
incarichi    professionali    ovvero   di   convenzioni   concernenti
l'assolvimento  di  obblighi  a  carico  del  datore  di  lavoro,  in
ottemperanza  al  disposto del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626  (Attuazione  della  direttiva  n.  89/391/CEE,  direttiva n.
89/654/CEE,   direttiva   n.  89/655/CEE,  direttiva  n.  89/656/CEE,
direttiva  n.  90/269/CEE,  direttiva  n.  90/270/CEE,  direttiva  n.
90/394/CEE,   direttiva   n.   90/679/CEE,  direttiva  n.  93/88/CEE,
direttiva n. 95/88/CEE, direttiva n. 95/63/CE, direttiva n. 97/42/CE,
direttiva  n. 98/24/CE, direttiva n. 99/38/CE, direttiva n. 99/92/CE,
direttiva  n.  2001/45/CE,  direttiva  n.  2003/10/CE  e direttiva n.
2003/18/CE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e della
salute  dei  lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni
ed  integrazioni,  del  decreto del Ministro dell'interno di concerto
con  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998
(Criteri   generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n.
818  (Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione  incendi,  modifica  degli  articoli  2 e 3 della legge 4
marzo  1982,  n.  66,  e norme integrative dell'ordinamento del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione  dell'impiego  dell'amianto) e successive modificazioni ed
integrazioni;
    c)  per  il  conferimento  di  incarichi  di  assistenza tecnica,
funzionali  all'attuazione  di  programmi  comunitari  ed interamente
finanziati nell'ambito dei medesimi;
    d)  per  il  conferimento  di incarichi a societa' direttamente o
indirettamente  controllate  dalla  Regione  ovvero partecipate dalla
medesima  purche'  strettamente  attinenti  alle rispettive finalita'
istituzionali.
   3.  Il  complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui
all'art.  61  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n. 276
(Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro,  di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo
in  materia  di  occupazione e mercato del lavoro)) e di cui all'art.
409,  primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non puo'
essere  superiore, per l'anno 2008, ai corrispondenti impegni assunti
nell'anno 2007.