Art. 13. Riduzione della spesa per consulenze 1. Per l'anno 2008 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore della Regione, nei casi e con le modalita' consentite dalla normativa vigente; b) per il conferimento di incarichi di progettazione, di cui all'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modificazioni ed integrazioni e di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni concernenti l'assolvimento di obblighi a carico del datore di lavoro, in ottemperanza al disposto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, direttiva n. 89/654/CEE, direttiva n. 89/655/CEE, direttiva n. 89/656/CEE, direttiva n. 90/269/CEE, direttiva n. 90/270/CEE, direttiva n. 90/394/CEE, direttiva n. 90/679/CEE, direttiva n. 93/88/CEE, direttiva n. 95/88/CEE, direttiva n. 95/63/CE, direttiva n. 97/42/CE, direttiva n. 98/24/CE, direttiva n. 99/38/CE, direttiva n. 99/92/CE, direttiva n. 2001/45/CE, direttiva n. 2003/10/CE e direttiva n. 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni; c) per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione di programmi comunitari ed interamente finanziati nell'ambito dei medesimi; d) per il conferimento di incarichi a societa' direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purche' strettamente attinenti alle rispettive finalita' istituzionali. 3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)) e di cui all'art. 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non puo' essere superiore, per l'anno 2008, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2007.