Art. 14.
              Riduzione della spesa per rappresentanza

   1.  Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche
relazioni,  convegni,  mostre e pubblicita' non puo' essere superiore
per  l'anno  2008 ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007
diminuiti del 30 per cento.
   2.   L'aggregato  di  cui  al  comma  1  non  comprende  le  spese
conseguenti  ad  obblighi  normativi, quelle sostenute nell'ambito di
programmi  comunitari,  ne'  quelle  relative  a  pubblicita'  avente
carattere  legale  o  finanziario ovvero effettuata nell'ambito della
comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.
   3.  Nell'aggregato  di cui al comma 1 non sono comprese, altresi',
le  spese  effettuate  nell'espletamento  di compiti istituzionali in
attuazione  di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed
incentivazione  di  eventi  o manifestazioni individuati dalla Giunta
regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.