Art. 14. Riduzione della spesa per rappresentanza 1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicita' non puo' essere superiore per l'anno 2008 ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento. 2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, ne' quelle relative a pubblicita' avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini. 3. Nell'aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresi', le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.