Art. 15. Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanita', per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007, non puo' essere superiore, per l'anno 2008, al complesso dei corrispondenti oneri assunti nell'anno 2007. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto: delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007; delle spese per il personale appartenente alle categorie protette; delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari; delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati. 3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone opportuni adeguamenti per gli enti di nuova costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale, come nel caso degli enti parco.