Art. 15.
Contenimento  della  spesa  per  il  personale degli enti del settore
                         regionale allargato

   1.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento degli obiettivi di
finanza  regionale,  il  complesso della spesa per il personale degli
enti  del  settore  regionale  allargato,  come  individuato ai sensi
dell'art.   25   della   legge   regionale 24   gennaio  2006,  n.  2
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), ad esclusione degli
enti  operanti  nel  comparto  della  sanita',  per i quali operano i
contenuti   previsti   nel   piano  di  rientro  di  cui  all'accordo
sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il
6  marzo  2007,  non  puo'  essere  superiore,  per  l'anno  2008, al
complesso dei corrispondenti oneri assunti nell'anno 2007. A tal fine
si  considerano  anche le spese per il personale a tempo determinato,
con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e continuativa, o che
presta  servizio  con  altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni.
   2.  Al  fine  dell'applicazione del comma 1, le spese di personale
sono considerate al netto:
    delle  spese  derivanti  dai  rinnovi  dei  contratti  di  lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2007;
    delle   spese   per  il  personale  appartenente  alle  categorie
protette;
    delle   spese   per  il  personale  sostenute  con  finanziamenti
comunitari;
    delle  spese  per  il  personale  a carico di soggetti pubblici o
privati.
   3.  Fermo  restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui
al  comma  1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone
opportuni  adeguamenti per gli enti di nuova costituzione, per quelli
per   i   quali  sia  intervenuta  una  modifica  legislativa  o  sia
diversamente  disposto dalla normativa nazionale, come nel caso degli
enti parco.