Art. 16.
Contenimento  degli  incrementi  di  spesa  per consulenze e spese di
      rappresentanza degli enti del settore regionale allargato

   1. Per l'anno 2008, per gli Enti appartenenti al settore regionale
allargato,  come  individuato  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge
regionale  n.  2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto
della  sanita', per i quali operano i contenuti previsti nel piano di
rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e
dell'economia  e finanze il 6 marzo 2007, la spesa annua per studi ed
incarichi    di    consulenza    con-feriti    a   soggetti   esterni
all'Amministrazione  pubblica,  non  puo'  superare  i corrispondenti
impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuiti del 30 per cento.
   2.  L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese sostenute
per  le  attivita'  di  carattere  progettuale interamente finanziate
nell'ambito di programmi comunitari e nazionali.
   3.  Per  l'anno  2008,  per gli Enti di cui al comma 1 la spesa di
rappresentanza,    pubbliche    relazioni,    convegni,    mostre   e
manifestazioni  non  puo'  superare i corrispondenti impegni di spesa
assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento, fatte salve le attivita'
promozionali degli enti aventi tale finalita' istituzionale.