Art. 16. Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato 1. Per l'anno 2008, per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanita', per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza con-feriti a soggetti esterni all'Amministrazione pubblica, non puo' superare i corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2007 diminuiti del 30 per cento. 2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese sostenute per le attivita' di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali. 3. Per l'anno 2008, per gli Enti di cui al comma 1 la spesa di rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e manifestazioni non puo' superare i corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2007 diminuiti del 30 per cento, fatte salve le attivita' promozionali degli enti aventi tale finalita' istituzionale.