Art. 17.
          Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

   1.  La  Regione  Liguria  garantisce un numero adeguato di tecnici
della   prevenzione  ambienti  di  lavoro per  corrispondere  ad  una
condizione ottimale degli standard minimi regionali di controllo pari
a  duecentocinquantamila  visite annue, come previsto dagli accordi e
dagli   atti   nazionali  predeterminati  nell'accordo  Stato-Regioni
dell'agosto 2007.