Art. 17. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 1. La Regione Liguria garantisce un numero adeguato di tecnici della prevenzione ambienti di lavoro per corrispondere ad una condizione ottimale degli standard minimi regionali di controllo pari a duecentocinquantamila visite annue, come previsto dagli accordi e dagli atti nazionali predeterminati nell'accordo Stato-Regioni dell'agosto 2007.