Art. 2.
                       Vincolo di destinazione

   1.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento degli obiettivi di
finanza   regionale,   indicati   nel   Documento  di  programmazione
economico-finanziaria  regionale  per  gli anni 2008-2010, per l'anno
2008  le  maggiori  risorse comunque derivanti dalle misure contenute
nella   presente   legge   e   dalla   gestione   del  bilancio  sono
prioritariamente   destinate  alle  esigenze  del  settore  sanitario
regionale.