Art. 20. Finanziamento rimborsabile all'Universita' di Genova 1. La Regione e' autorizzata a concedere all'Universita' di Genova un finanziamento rimborsabile in quindici anni, nei limiti dell'importo previsto dall'art. 1, comma 1333, della legge n. 296/2006, per la realizzazione del progetto relativo all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attivita' industriali degli Erzelli. 2. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa al finanziamento di cui al comma 1. 3. L'avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell'acquisizione della documentazione formale di approvazione dell'opera e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonche' dell'acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.