Art. 20.
        Finanziamento rimborsabile all'Universita' di Genova

   1. La Regione e' autorizzata a concedere all'Universita' di Genova
un   finanziamento   rimborsabile   in   quindici  anni,  nei  limiti
dell'importo  previsto  dall'art.  1,  comma  1333,  della  legge  n.
296/2006, per la realizzazione del progetto relativo all'insediamento
di  una  sede  universitaria  permanente  per gli studi di ingegneria
nell'ambito  del  polo  di  ricerca  ed  attivita'  industriali degli
Erzelli.
   2.  La Giunta regionale definisce le modalita' attuative, le forme
di  garanzia  e  la remunerazione relativa al finanziamento di cui al
comma 1.
   3.  L'avvio  delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base
degli    stati    di    avanzamento   lavori,   avviene   a   seguito
dell'acquisizione   della   documentazione  formale  di  approvazione
dell'opera  e  di  impegno  della  contribuzione statale da parte del
Ministero  competente, nonche' dell'acquisizione della documentazione
concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.