Art. 21.
           Finanziamento rimborsabile al Comune dl Genova

   1.  La  Regione e' autorizzata a concedere, compatibilmente con le
proprie disponibilita' di cassa, al Comune di Genova un finanziamento
rimborsabile   in  cinque  anni,  nei  limiti  dell'importo  previsto
dall'art.   1,   comma   1302,   della  legge  n.  296/2006,  per  la
realizzazione  di  interventi infrastrutturali di interesse nazionale
da  realizzare sulla base dello specifico accordo di programma tra il
Governo   nazionale,   il   Presidente  della  Regione  Liguria  e  i
rappresentanti degli enti locali sottoscritto in data 20 marzo 2007.
   2.  La Giunta regionale definisce le modalita' attuative, le forme
di  garanzia  e  la remunerazione relativa al finanziamento di cui al
comma 1.
   3.  L'avvio  delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base
degli    stati    di    avanzamento   lavori,   avviene   a   seguito
dell'acquisizione  della documentazione formale di approvazione delle
opere e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero
competente,    nonche'    dell'acquisizione    della   documentazione
concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.