Art. 21. Finanziamento rimborsabile al Comune dl Genova 1. La Regione e' autorizzata a concedere, compatibilmente con le proprie disponibilita' di cassa, al Comune di Genova un finanziamento rimborsabile in cinque anni, nei limiti dell'importo previsto dall'art. 1, comma 1302, della legge n. 296/2006, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare sulla base dello specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il Presidente della Regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali sottoscritto in data 20 marzo 2007. 2. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa al finanziamento di cui al comma 1. 3. L'avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell'acquisizione della documentazione formale di approvazione delle opere e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonche' dell'acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.