Art. 23. Modifica all'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 34 (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunita' montana «Intemelia»). 1. L'art. 4 della legge regionale n. 34/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Recupero dei contributi). - 1. A decorrere dall'anno 2008, anche non consecutivamente, la Comunita' montana destina le somme ad utilizzo non vincolato, che non siano necessarie per l'ordinario funzionamento della Comunita' stessa, alla restituzione dell'importo residuo dei contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 1, sulla base di specifico accordo.».