Art. 23.
Modifica  all'art.  4  della  legge  regionale 21  aprile 1995, n. 34
(Norme   per   la  concessione  di  contributi  straordinari  per  il
    risanamento finanziario della Comunita' montana «Intemelia»).

   1.  L'art.  4  della  legge regionale n. 34/1995 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  4  (Recupero  dei  contributi).  - 1. A decorrere dall'anno
2008,  anche  non  consecutivamente,  la Comunita' montana destina le
somme  ad  utilizzo  non  vincolato,  che  non  siano  necessarie per
l'ordinario  funzionamento  della Comunita' stessa, alla restituzione
dell'importo  residuo  dei contributi concessi dalla Regione ai sensi
dell'art. 1, sulla base di specifico accordo.».