Art. 24.
                           Fondi speciali

   1.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27
della legge regionale n. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri
derivanti   da   disegni   di   legge   da  perfezionarsi  nel  corso
dell'esercizio  2008, restano determinati nelle misure indicate nelle
tabelle  A  e  B  allegate alla presente legge rispettivamente per il
fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.