Art. 24. Fondi speciali 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2008, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.