Art. 3. Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 25.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale. 2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore ad euro 25.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al l° gennaio 2008, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. 3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 per i soggetti aventi un reddito complessivo, ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 25.000,01 ed euro 25.126,77, l'im-posta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 25.126,77 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.