Art. 3.
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

   1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008,
l'aliquota  dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE),
di  cui  all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti
aventi  un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE
non  superiore  ad  euro  25.000,00, e' fissata nella misura prevista
dall'art.  50,  comma  3,  primo  periodo, del decreto legislativo n.
446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.
   2.   Per   i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai  fini
dell'addizionale   regionale  IRE  superiore  ad  euro  25.000,00,  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  l°  gennaio  2008,
l'aliquota  dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE),
di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi
all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura
prevista   dall'art.   50,   comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  n.  446/1997,  maggiorata  nella  misura  dello 0,50 per
cento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
   3.  A  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008
per   i   soggetti   aventi   un   reddito   complessivo,   ai   fini
dell'addizionale  regionale  IRE  compreso fra euro 25.000,01 ed euro
25.126,77,  l'im-posta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di
un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza
fra  euro  25.126,77  ed  il reddito complessivo del soggetto ai fini
dell'addizionale regionale IRE.