Art. 4. Riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'addizionale regionale IRE e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.