Art. 4.
Riduzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito per
                         carichi di famiglia

   1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008,
per  i  soggetti  aventi  fiscalmente  a carico almeno quattro figli,
l'addizionale   regionale   IRE  e'  fissata  nella  misura  prevista
dall'art.  50,  comma  3,  primo  periodo, del decreto legislativo n.
446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.