Art. 5.
Esenzione  dalla  tassa automobilistica regionale per veicoli a basso
                         impatto ambientale

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
esentati  dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il
primo  periodo  fisso  di  cui  all'art.  2 del regolamento di cui al
decreto   del  Ministro  delle  finanze  18  novembre  1998,  n.  462
(Regolamento  recante  modalita'  e  termini di pagamento delle tasse
automobilistiche,  ai  sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955,
n.  463)  e  per  le  cinque annualita' successive, i veicoli nuovi a
doppia  alimentazione  a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti
alle  categorie  internazionali  M1  e N1, immatricolati per la prima
volta  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge  ai  sensi dell'art. 2, commi 60 e seguenti del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n.  262,  cosi' come convertito con legge 24 novembre
2006,   n.   286   (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria).
   2. Con la medesima decorrenza sono altresi' esentati dal pagamento
della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' i veicoli
immatricolati  prima  della  data di entrata in vigore della presente
legge,  conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   23   marzo   1994,   appartenenti   alle  categorie
internazionali  M1  ed  N1,  su  cui  viene  installato un sistema di
alimentazione  a  GPL o a metano collaudato successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
   3. Le cinque annualita' di cui al comma 2 decorrono dal periodo di
imposta  seguente  a  quello  durante  il  quale  avviene il collaudo
dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il
veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale
periodo,  ovvero  dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo
dell'installazione  del  sistema  GPL  o  metano,  se  l'obbligo  del
pagamento   della  tassa  automobilistica  e'  stato  precedentemente
interrotto ai sensi di legge.