Art. 5. Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualita' successive, i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 2, commi 60 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, cosi' come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). 2. Con la medesima decorrenza sono altresi' esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le cinque annualita' di cui al comma 2 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha gia' corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.