Art. 6.
        Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 non si applicano le tasse sulle
concessioni  regionali  limitatamente  alle seguenti voci indicate al
titolo I «Igiene e Sanita», numero d'ordine 1, della tariffa allegata
alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni
regionali):
    a)  numero  d'ordine 1 - concessione per l'apertura e l'esercizio
di farmacie;
    b)  numero  d'ordine  1 - Nota - contributo annuo per le farmacie
non rurali.
   2. All'art. 12, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione  Liguria  (Legge  finanziaria  2007)) le parole «al 31
marzo» sono sostituite dalle parole «al 30 aprile».
   3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'art. 12 della legge regionale
n. 15/2007 e' abrogato.