Art. 6. Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle seguenti voci indicate al titolo I «Igiene e Sanita», numero d'ordine 1, della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali): a) numero d'ordine 1 - concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie; b) numero d'ordine 1 - Nota - contributo annuo per le farmacie non rurali. 2. All'art. 12, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)) le parole «al 31 marzo» sono sostituite dalle parole «al 30 aprile». 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'art. 12 della legge regionale n. 15/2007 e' abrogato.