Art. 8. Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entita' per tributi regionali 1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2007, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00 euro. 2. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.