Art. 8.
Estinzione  di  crediti  e  rimborsi  di  modesta entita' per tributi
                              regionali

   1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo
all'accertamento,  all'iscrizione  a  ruolo  e  alla  riscossione dei
crediti  maturati  sino  al  31  dicembre  2007,  relativi ai tributi
regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o
interessi,  qualora  l'ammontare  dovuto  per  ciascun  credito,  con
riferimento  ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00
euro.
   2.  I  tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per intero
ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.