Art. 11.

      Criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale



   1. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge
regionale  n.  12 del 2005, e le province garantiscono lo svolgimento
del servizio di polizia locale.
   2. Al fine di garantire l'efficacia e la continuita' operativa del
servizio  di  polizia  locale,  la  Giunta  regionale  a  seguito  di
ricognizione  analitica  dell'organizzazione  dei  servizi di polizia
locale  in  essere,  stabilisce il numero minimo di addetti per fasce
omogenee  di  enti  locali, tenendo conto della densita' demografica,
dei   flussi  stagionali  della  popolazione,  della  morfologia  del
territorio. La delibera e' adottata, previa intesa ai sensi dell'art.
13  della  legge  regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'assessore
competente  in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico
di cui all'art. 6.