Art. 11. Criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale 1. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, e le province garantiscono lo svolgimento del servizio di polizia locale. 2. Al fine di garantire l'efficacia e la continuita' operativa del servizio di polizia locale, la Giunta regionale a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce il numero minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densita' demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio. La delibera e' adottata, previa intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 6.