Art. 17.

        Ambito territoriale dell'attivita' di polizia locale



   1.   L'attivita'   di   polizia   locale   e'  svolta  nell'ambito
territoriale  dell'ente  di  appartenenza  o nell'ambito territoriale
degli  enti  che esercitano la funzione in forma associata, ovvero al
di  fuori  dello  stesso  in caso di necessita' dovuto alla flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
   2.  In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli
addetti  alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati,
possono  svolgere  le  proprie  funzioni presso altra amministrazione
nell'ambito  territoriale  di  questa;  in tal caso essi operano alle
dipendenze   funzionali   dell'autorita'   locale  che  ne  ha  fatto
richiesta,   mantenendo   la   dipendenza   gerarchica  dall'ente  di
appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le
disposizioni vigenti in materia.