Art. 17. Ambito territoriale dell'attivita' di polizia locale 1. L'attivita' di polizia locale e' svolta nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata, ovvero al di fuori dello stesso in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. 2. In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell'ambito territoriale di questa; in tal caso essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorita' locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le disposizioni vigenti in materia.