Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione: a) svolge, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale; b) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni); c) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), gli interventi di cui all'art. 7; d) promuove, d'intesa con i competenti organi statali, forme di collaborazione a livello regionale e locale tra le Forze di polizia locale e le Forze delle polizie di Stato; e) garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza; f) promuove attivita' di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione delle attivita' illecite contro l'ambiente e il territorio; g) promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e a tal fine promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati, e ne promuove l'interscambio e la connessione con i sistemi delle Forze di polizia dello Stato operanti nel territorio. 2. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi dell'art. 74 comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2006.