Art. 2.

                       Funzioni della Regione



   1. La Regione:
    a)  svolge,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale
n.  9  del  2006  funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per
favorire   livelli   adeguati  del  servizio  sull'intero  territorio
regionale;
    b)  promuove  l'esercizio  associato  delle  funzioni  di polizia
locale  fra  i  comuni  di  minore  dimensione  ai  sensi della legge
regionale  2  agosto  2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le
comunita'  montane.  Ambiti  adeguati  per  l'esercizio  associato di
funzioni);
    c)  programma,  nel rispetto delle procedure di concertazione con
gli  enti  locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1
(Istituzione  del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza
permanente Regione - enti locali), gli interventi di cui all'art. 7;
    d)  promuove,  d'intesa con i competenti organi statali, forme di
collaborazione  a  livello regionale e locale tra le Forze di polizia
locale e le Forze delle polizie di Stato;
    e) garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti
locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;
    f)  promuove  attivita'  di  ricerca  e documentazione in tema di
sicurezza,  prevenzione e repressione delle attivita' illecite contro
l'ambiente e il territorio;
    g)  promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei
sistemi  informatici,  informativi  e  di  comunicazione e a tal fine
promuove  la  costituzione presso il sistema informativo territoriale
regionale  di apposite banche dati, e ne promuove l'interscambio e la
connessione con i sistemi delle Forze di polizia dello Stato operanti
nel territorio.
   2. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante
aggiornamento   degli   addetti  alla  polizia  locale,  mediante  la
previsione  e  il  finanziamento di specifici interventi formativi ai
sensi  dell'art.  74  comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9
del 2006.