Art. 3.

                         Funzioni del comune



   1.  I  comuni  esercitano,  in forma singola o associata, tutte le
funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per
ragioni  di  adeguatezza  ed  esigenze  di  esercizio  unitario, alle
province.
   2.  I  comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza
con:
    a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la
tutela  sociale  delle  zone urbane e del territorio comunale, di cui
all'art. 7;
    b)  l'orientamento  delle  politiche  sociali  e  urbanistiche  a
finalita'  di  sicurezza  e  di  recupero  del  disagio ed inclusione
sociale;
    c)   lo   svolgimento   di   azioni   positive  di  informazione,
sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalita'.