Art. 3. Funzioni del comune 1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province. 2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con: a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'art. 7; b) l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalita' di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale; c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalita'.