Art. 9.

              Potesta' regolamentare degli enti locali



   1.  Gli  enti  locali  disciplinano, nell'esercizio della potesta'
regolamentare  ad  essi  spettante  ai  sensi dell'art. 117, comma 6,
della  Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
di  polizia  locale.  I regolamenti degli enti locali si attengono ai
principi  dettati  dal  presente  capo  al fine di assicurare livelli
adeguati  del  servizio e parita' di trattamento per gli amministrati
in tutto il territorio regionale.