Art. 9. Potesta' regolamentare degli enti locali 1. Gli enti locali disciplinano, nell'esercizio della potesta' regolamentare ad essi spettante ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. I regolamenti degli enti locali si attengono ai principi dettati dal presente capo al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parita' di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale.