Art. 13. Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile 1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse del servizio civile sardo e i bisogni del territorio, le province, in collaborazione con gli enti di servizio civile iscritti nell'albo regionale, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile. 2. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalle province, dagli altri enti locali e dagli enti aderenti, oltre che degli eventuali finanziamenti regionali. 3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono le seguenti attivita': a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale; b) garantiscono un servizio di sportello informativo; c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e della banca dati regionale sul servizio civile sardo; d) garantiscono servizi di informazione ed orientamento, consulenza e sostegno alla presentazione dei progetti.