Art. 13.

       Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile



   1.  Al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse
del servizio civile sardo e i bisogni del territorio, le province, in
collaborazione  con  gli  enti  di servizio civile iscritti nell'albo
regionale,  incentivano  e  promuovono  la  costituzione di organismi
provinciali  di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio
civile.
   2.  I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono
costituiti  in  forma  di  associazione  e  possono avvalersi, previe
specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane
messe  a disposizione dalle province, dagli altri enti locali e dagli
enti aderenti, oltre che degli eventuali finanziamenti regionali.
   3.  I  coordinamenti  provinciali  degli  enti  di servizio civile
svolgono le seguenti attivita':
    a)  assicurano  nei confronti della Regione il coordinamento e la
rappresentanza  degli  enti  di  servizio  civile  iscritti  all'albo
regionale;
    b) garantiscono un servizio di sportello informativo;
    c)  garantiscono  il  servizio di raccolta ed aggiornamento delle
informazioni  ai fini della costituzione e della banca dati regionale
sul servizio civile sardo;
    d)   garantiscono   servizi   di  informazione  ed  orientamento,
consulenza e sostegno alla presentazione dei progetti.