Art. 14. Linee guida regionali sul servizio civile sardo 1. Il Consiglio regionale approva, con atto di natura regolamentare, le linee guida regionali sul servizio civile sardo. 2. Le linee guida contengono: a) l'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile sardo nel territorio regionale e le regole per l'attribuzione dei punteggi ai progetti approvati, al fine della formazione della graduatoria; b) i criteri per l'organizzazione dell'attivita' di controllo dell'Amministrazione regionale sulla corretta attuazione dei progetti, con l'indicazione della quota minima di progetti da sottoporre annualmente al controllo, e sulla sussistenza dei requisiti che devono essere posseduti dagli enti iscritti all'albo; c) i criteri per l'organizzazione dell'attivita' di informazione sul servizio civile sardo; d) i principi, le modalita' attuative ed i tempi dell'attivita' di formazione sul servizio civile sardo. 3. La proposta di linee guida e' presentata al Consiglio dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta di cui all'art. 11 e del parere della Conferenza regionale di cui all'art. 12, il cui contenuto e' riportato nella relazione che accompagna la proposta.