Art. 14.

           Linee guida regionali sul servizio civile sardo



   1.   Il   Consiglio   regionale   approva,   con  atto  di  natura
regolamentare, le linee guida regionali sul servizio civile sardo.
   2. Le linee guida contengono:
    a) l'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del
servizio  civile  sardo  nel  territorio  regionale  e  le regole per
l'attribuzione  dei  punteggi  ai  progetti  approvati, al fine della
formazione della graduatoria;
    b)  i  criteri  per  l'organizzazione dell'attivita' di controllo
dell'Amministrazione   regionale   sulla   corretta   attuazione  dei
progetti,  con  l'indicazione  della  quota  minima  di  progetti  da
sottoporre   annualmente   al  controllo,  e  sulla  sussistenza  dei
requisiti che devono essere posseduti dagli enti iscritti all'albo;
    c)  i criteri per l'organizzazione dell'attivita' di informazione
sul servizio civile sardo;
    d)  i  principi, le modalita' attuative ed i tempi dell'attivita'
di formazione sul servizio civile sardo.
   3.  La  proposta  di  linee guida e' presentata al Consiglio dalla
Giunta  regionale,  tenuto  conto  del  parere  della Consulta di cui
all'art.  11  e del parere della Conferenza regionale di cui all'art.
12,  il  cui contenuto e' riportato nella relazione che accompagna la
proposta.