Art. 15.

                Documento di programmazione triennale



   1.  L'Ufficio regionale per il servizio civile sardo predispone il
documento  di  programmazione  triennale,  sentito  il  parere  della
Consulta  di  cui  all'art.  11  e  della Conferenza regionale di cui
all'art. 12.
   2. Il documento di programmazione triennale definisce:
    a)  la  capacita'  d'impiego complessiva di volontari in servizio
civile sardo nel territorio regionale;
    b) i criteri di approvazione dei progetti;
    c)  i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del
servizio   civile   sardo,   finalizzati   a  consentire  la  massima
partecipazione;
    d) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile;
    e)  le  forme  di  riconoscimento  e  incentivazione del servizio
civile sardo e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
    f)  le priorita' d'intervento e i criteri generali di. ammissione
ed  approvazione  dei  progetti, in relazione alla prevista validita'
triennale;
    g)  i  tempi  e  le  modalita' di attuazione della programmazione
regionale;
    h)  i  programmi  di informazione sul territorio, con particolare
riferimento  agli  enti  iscritti  nell'albo  regionale,  nonche'  il
sostegno ai progetti di servizio civile sardo;
    i)  le  azioni  formative,  informative  e  di sensibilizzazione,
rivolte agli studenti, ai loro insegnanti e alle loro famiglie;
    l)  i  programmi  formativi e di aggiornamento per i responsabili
del   servizio   civile   sardo,   nel   rispetto  della  titolarita'
dell'attivita'  formativa  degli  enti  di  servizio  civile iscritti
all'albo regionale.
   3. Il documento di programmazione, cosi' come definito dai commi 1
e  2,  e'  approvato  dalla Giunta regionale sulla base dei bisogni e
delle   necessita'   riscontrati   sul   territorio   regionale,  con
particolare   riferimento   alle  peculiarita'  locali,  al  fine  di
indirizzare  le  risorse  verso  i  settori  di  intervento  ritenuti
prioritari dalla Conferenza regionale di cui all'art. 12.