Art. 3.

                  Progetti di servizio civile sardo



   1.  I  progetti di servizio civile sardo possono essere presentati
esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo regionale degli enti di
servizio civile, hanno durata annuale e devono indicare:
    a)  gli  obiettivi che si intendono perseguire e le modalita' per
realizzarli;
    b) il referente operativo responsabile del progetto;
    c)  il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale
necessita'  di  particolari  requisiti  fisici  e  di  idoneita'  per
l'ammissione al servizio;
    d) le attivita' educative e formative previste;
    e)  l'impegno  settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi
sull'intera durata del progetto, non puo' essere inferiore a trenta o
superiore a trentasei ore settimanali;
    f) le modalita' di impiego dei soggetti ammessi.
   2.  I  progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti
in  una  graduatoria  formata secondo i criteri stabiliti dalle linee
guida  regionali  sul  servizio civile sardo e contenuti nel bando di
cui al comma 4.
   3.  I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le
risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi.
   4.  Nei  quindici  giorni successivi alla definizione dei progetti
finanziabili e' emanato il bando annuale per l'ammissione al servizio
civile regionale sardo, nel quale sono indicati i progetti finanziati
e il numero di posti disponibili per ciascun progetto.
   5.  La  selezione  dei  candidati e' effettuata dagli enti e dalle
organizzazioni proponenti dei progetti.