Art. 3. Progetti di servizio civile sardo 1. I progetti di servizio civile sardo possono essere presentati esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile, hanno durata annuale e devono indicare: a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalita' per realizzarli; b) il referente operativo responsabile del progetto; c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessita' di particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio; d) le attivita' educative e formative previste; e) l'impegno settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi sull'intera durata del progetto, non puo' essere inferiore a trenta o superiore a trentasei ore settimanali; f) le modalita' di impiego dei soggetti ammessi. 2. I progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo e contenuti nel bando di cui al comma 4. 3. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi. 4. Nei quindici giorni successivi alla definizione dei progetti finanziabili e' emanato il bando annuale per l'ammissione al servizio civile regionale sardo, nel quale sono indicati i progetti finanziati e il numero di posti disponibili per ciascun progetto. 5. La selezione dei candidati e' effettuata dagli enti e dalle organizzazioni proponenti dei progetti.