Art. 7.

 Strumenti di valorizzazione dell'attivita' di servizio civile sardo



   1.  L'Amministrazione  regionale  puo'  stipulare  accordi  con le
associazioni  di  imprese  per favorire l'inserimento nel mercato del
lavoro  dei  soggetti  che  hanno  svolto  il servizio civile sardo o
nazionale.
   2.  Nelle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione
e  negli  enti  regionali  il  periodo  di  servizio  civile  sardo o
nazionale   effettivamente.   prestato   e'   valutato  come  credito
formativo.
   3.  L'Amministrazione  regionale  puo'  stipulare  accordi  con le
associazioni   degli  enti  locali  al  fine  di  estendere  ad  essi
l'applicazione del beneficio di cui al comma 2.
   4. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono prevedere
altre  agevolazioni  a  vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio
civile  sardo  e  nazionale,  in  particolare  per quanto riguarda le
tariffe dei mezzi di trasporto e la fruizione dei servizi culturali e
di altri servizi pubblici.
   5.  L'Amministrazione regionale stipula con gli atenei sardi e con
le   istituzioni   scolastiche   apposite  convenzioni,  al  fine  di
conseguire  la  certificazione  di competenze ed il riconoscimento di
crediti  formativi in conseguenza della prestazione dell'attivita' di
servizio civile sardo o nazionale.