Art. 7. Strumenti di valorizzazione dell'attivita' di servizio civile sardo 1. L'Amministrazione regionale puo' stipulare accordi con le associazioni di imprese per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile sardo o nazionale. 2. Nelle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione e negli enti regionali il periodo di servizio civile sardo o nazionale effettivamente. prestato e' valutato come credito formativo. 3. L'Amministrazione regionale puo' stipulare accordi con le associazioni degli enti locali al fine di estendere ad essi l'applicazione del beneficio di cui al comma 2. 4. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono prevedere altre agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile sardo e nazionale, in particolare per quanto riguarda le tariffe dei mezzi di trasporto e la fruizione dei servizi culturali e di altri servizi pubblici. 5. L'Amministrazione regionale stipula con gli atenei sardi e con le istituzioni scolastiche apposite convenzioni, al fine di conseguire la certificazione di competenze ed il riconoscimento di crediti formativi in conseguenza della prestazione dell'attivita' di servizio civile sardo o nazionale.