Art. 9. Competenze di attuazione 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' istituito, nell'ambito della Direzione generale della Presidenza della Regione, l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo. All'Ufficio si applica l'art. 13, comma 2 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). 2. L'Ufficio cura la costituzione e la gestione della banca dati dei progetti di servizio civile sardo. Gli enti iscritti nell'albo regionale sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati. 3. L'Ufficio regionale per il servizio civile sardo verifica sistematicamente l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile sardo, anche al fine di sostenere le previste azioni di vigilanza, monitoraggio, indirizzo, programmazione e formazione. 4. A seguito dell'approvazione di apposito regolamento, l'Ufficio regionale per il servizio civile puo' svolgere attivita' di ispezione nei confronti degli enti di servizio civile accreditati. 5. Le attivita' di vigilanza, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 3 e 4 possono essere attuate attraverso un raccordo con l'Ufficio nazionale per il servizio civile. Circa gli esiti di tali attivita', l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo presenta annualmente una relazione dettagliata. 6. Nell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente lettera: «n-bis) servizio civile sardo.».