Art. 9.

                      Competenze di attuazione



   1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente legge e' istituito,
nell'ambito  della Direzione generale della Presidenza della Regione,
l'Ufficio  regionale  per  il  servizio  civile sardo. All'Ufficio si
applica  l'art.  13,  comma  2  e  seguenti, della legge regionale 13
novembre   1998,   n.   31  (Disciplina  del  personale  regionale  e
dell'organizzazione degli uffici della Regione).
   2.  L'Ufficio  cura la costituzione e la gestione della banca dati
dei  progetti  di  servizio civile sardo. Gli enti iscritti nell'albo
regionale   sono   tenuti   a  fornire  le  informazioni  utili  alla
realizzazione e all'aggiornamento della banca dati.
   3.  L'Ufficio  regionale  per  il  servizio  civile sardo verifica
sistematicamente  l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di
servizio  civile sardo, anche al fine di sostenere le previste azioni
di vigilanza, monitoraggio, indirizzo, programmazione e formazione.
   4.  A seguito dell'approvazione di apposito regolamento, l'Ufficio
regionale per il servizio civile puo' svolgere attivita' di ispezione
nei confronti degli enti di servizio civile accreditati.
   5.  Le  attivita' di vigilanza, monitoraggio e ispezione di cui ai
commi  3  e  4  possono  essere  attuate  attraverso  un raccordo con
l'Ufficio  nazionale  per il servizio civile. Circa gli esiti di tali
attivita',  l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo presenta
annualmente una relazione dettagliata.
   6.  Nell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme
sull'organizzazione   amministrativa  della  Regione  sarda  e  sulle
competenze   della  Giunta,  della  Presidenza  e  degli  Assessorati
regionali),  dopo  la  lettera  n)  e'  aggiunta la seguente lettera:
«n-bis) servizio civile sardo.».