Art. 10.
         Criteri per la somministrazione di pasti e bevande

   1. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre
aziende  agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito
all'art.  8  della  legge  regionale  n.  10/2007,  e' soddisfatto in
termini  di valore d'acquisto dei prodotti stessi, su base annuale, e
trova riscontro nella contabilita' aziendale. Nel caso di prodotti di
produzione   propria,   il  valore  d'acquisto  e'  quello  derivante
dall'autofatturazione, secondo la normativa fiscale vigente.
   2.  E'  facolta'  delle  province,  in relazione alla peculiarita'
territoriale  e  dei  prodotti, modificare e adottare forme idonee di
parametrazione,  sulla  base di tabelle o di sistemi informatici, che
consentano di collegare le produzioni agricole e zootecniche primarie
alle  quantita'  di  materie  prime  alimentari  da  destinarsi  alla
preparazione di pasti o alla degustazione.
   3.  Nel  caso  di  agriturismo  esercitato  in  forma  associata o
cooperativa,  tra  le produzioni proprie, di cui all'art. 8, comma 1,
lettera  a),  della  legge  regionale  n.  10/2007, rientrano anche i
prodotti conferiti dai soci se prodotti nelle proprie aziende.
   4.  Rientrano  tra  i prodotti di cui all'art. 8, comma 1, lettera
b), della legge regionale n. 10/2007:
    a)  i  prodotti acquistati direttamente da altre aziende agricole
situate  nel  territorio  della  stessa  provincia  o  delle province
limitrofe;
    b)   i   prodotti   acquistati  direttamente  da  cooperative  di
trasformazione  e loro consorzi, considerate imprenditori agricoli ai
sensi  del  decreto  legislativo  n. 228/2001, situate nel territorio
della stessa provincia o delle province limitrofe;
    c)  i  prodotti  della pesca acquistati direttamente da pescatori
professionisti della stessa provincia o delle province limitrofe;
    d)  i  prodotti  acquistati  direttamente da artigiani alimentari
della stessa provincia o delle province limitrofe;
    e)  i prodotti tipici (intendendo come tali quelli a marchio DOP,
IGP,  DOC,  DOCG,  IGT  o compresi nell'elenco regionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali) acquistati direttamente da altre aziende
agricole  o  artigianali  di  trasformazione,  dell'intero territorio
della Regione Lombardia.
   5. I clienti consumatori devono avere la possibilita' di conoscere
in  maniera  facile ed immediata la provenienza dei prodotti offerti,
attraverso  l'indicazione  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge
regionale n. 10/2007 che dovra' rispettare i seguenti criteri:
    a)  l'esposizione  puo'  essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo,
purche' liberamente e facilmente accessibile al pubblico;
    b)  per  ogni prodotto deve essere fornita esatta identificazione
dell'azienda   di   provenienza,   comprensiva   di  denominazione  e
indirizzo;
    c)  in  caso  determinati  prodotti  siano  disponibili  solo  in
particolari  periodi,  o  in  particolari  quantita',  o comunque con
limitazioni  che  non  ne  garantiscano l'offerta, questa circostanza
deve essere indicata chiaramente;
    d) l'informazione puo' essere aggiornata ogniqualvolta il gestore
lo  ritenga  necessario  o utile, purche' in ogni momento corrisponda
alla reale disponibilita' di prodotti offerti al pubblico.
   6.  Il  numero  massimo  di pasti che l'azienda agrituristica puo'
somministrare   nell'arco  di  un  giorno  e'  quello  riportato  sul
certificato  di  cui all'art. 5. Tale limite puo' essere derogato per
un  massimo  di  quindici giorni o quindici eventi programmati, fatto
salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo  per  l'utilizzo dei
prodotti;  le  giornate e gli eventi sono programmati e comunicati al
comune.
   7.  Per  le aziende agrituristiche ubicate nelle aree classificate
montane  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  6/2002,  soggette  a
stagionalita'  non  superiore  a  sei  mesi,  e'  ammesso cumulare la
potenzialita'  di  ristorazione  giornaliera  nei giorni di effettiva
apertura, fermo restando il limite dei centosessanta pasti al giorno.
   8.  Gli  obblighi relativi all'apporto prevalente di materie prime
proprie  o  locali  non  si applicano alle aziende agrituristiche che
forniscono la sola prima colazione associata al solo pernottamento.