Art. 10. Criteri per la somministrazione di pasti e bevande 1. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'art. 8 della legge regionale n. 10/2007, e' soddisfatto in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi, su base annuale, e trova riscontro nella contabilita' aziendale. Nel caso di prodotti di produzione propria, il valore d'acquisto e' quello derivante dall'autofatturazione, secondo la normativa fiscale vigente. 2. E' facolta' delle province, in relazione alla peculiarita' territoriale e dei prodotti, modificare e adottare forme idonee di parametrazione, sulla base di tabelle o di sistemi informatici, che consentano di collegare le produzioni agricole e zootecniche primarie alle quantita' di materie prime alimentari da destinarsi alla preparazione di pasti o alla degustazione. 3. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10/2007, rientrano anche i prodotti conferiti dai soci se prodotti nelle proprie aziende. 4. Rientrano tra i prodotti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2007: a) i prodotti acquistati direttamente da altre aziende agricole situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe; b) i prodotti acquistati direttamente da cooperative di trasformazione e loro consorzi, considerate imprenditori agricoli ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001, situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe; c) i prodotti della pesca acquistati direttamente da pescatori professionisti della stessa provincia o delle province limitrofe; d) i prodotti acquistati direttamente da artigiani alimentari della stessa provincia o delle province limitrofe; e) i prodotti tipici (intendendo come tali quelli a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali) acquistati direttamente da altre aziende agricole o artigianali di trasformazione, dell'intero territorio della Regione Lombardia. 5. I clienti consumatori devono avere la possibilita' di conoscere in maniera facile ed immediata la provenienza dei prodotti offerti, attraverso l'indicazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 10/2007 che dovra' rispettare i seguenti criteri: a) l'esposizione puo' essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo, purche' liberamente e facilmente accessibile al pubblico; b) per ogni prodotto deve essere fornita esatta identificazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e indirizzo; c) in caso determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi, o in particolari quantita', o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente; d) l'informazione puo' essere aggiornata ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile, purche' in ogni momento corrisponda alla reale disponibilita' di prodotti offerti al pubblico. 6. Il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica puo' somministrare nell'arco di un giorno e' quello riportato sul certificato di cui all'art. 5. Tale limite puo' essere derogato per un massimo di quindici giorni o quindici eventi programmati, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo per l'utilizzo dei prodotti; le giornate e gli eventi sono programmati e comunicati al comune. 7. Per le aziende agrituristiche ubicate nelle aree classificate montane ai sensi della legge regionale n. 6/2002, soggette a stagionalita' non superiore a sei mesi, e' ammesso cumulare la potenzialita' di ristorazione giornaliera nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il limite dei centosessanta pasti al giorno. 8. Gli obblighi relativi all'apporto prevalente di materie prime proprie o locali non si applicano alle aziende agrituristiche che forniscono la sola prima colazione associata al solo pernottamento.