Art. 11.
           Adempimenti in materia di sicurezza alimentare

   1.  L'operatore agrituristico garantisce il rispetto dei requisiti
di   sicurezza   alimentare  nello  svolgimento  delle  attivita'  di
produzione, preparazione, somministrazione e degustazione.
   2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, l'operatore agrituristico
adotta  procedure e sistemi adeguati, basati sui principi del sistema
HACCP, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di
sicurezza alimentare.
   3.  La  Giunta  regionale, anche su proposta delle associazioni di
categoria, puo' approvare manuali di corretta prassi igienica.