Art. 11. Adempimenti in materia di sicurezza alimentare 1. L'operatore agrituristico garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare nello svolgimento delle attivita' di produzione, preparazione, somministrazione e degustazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'operatore agrituristico adotta procedure e sistemi adeguati, basati sui principi del sistema HACCP, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare. 3. La Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni di categoria, puo' approvare manuali di corretta prassi igienica.