Art. 12.
         Locali da utilizzare per l'attivita' agrituristica

   1.   Per   le   strutture  ed  i  locali  destinati  all'esercizio
dell'attivita'   agrituristica,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2007, i regolamenti
comunali   edilizi   e   di   igiene  possono  prevedere  un  altezza
minima/media  dei  locali  per l'ospitalita' e per i servizi igienici
non  inferiore  a  2,40  metri.  Tali  regolamenti possono, altresi',
prevedere  una  deroga  per  quanto attiene l'altezza e il volume dei
locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
   2.   Per   gli   immobili   di   particolare   pregio  storico  ed
architettonico  sottoposti  a  vincolo  di  non modificabilita' delle
aperture  esterne  o  per  gli immobili ubicati in montagna, i comuni
possono prevedere ulteriori deroghe che garantiscono, in relazione al
numero   degli   ospiti,   idonee  condizioni  igienico-sanitarie  ed
aereoilluminanti.
   3.   Per   gli   edifici   e   manufatti  destinati  all'esercizio
dell'attivita'  agrituristica,  la  conformita' alle norme vigenti in
materia    di    accessibilita'    e   superamento   delle   barriere
architettoniche  deve  essere  assicurata anche con opere compatibili
con le caratteristiche di ruralita' degli edifici.
   4.   Le   strutture   ricettive   devono   possedere  i  requisiti
minimi igienico-edilizi  previsti  dalle  leggi statali e regionali e
dal  regolamento  comunale  di  igiene  ed  edilizio  in  vigore  con
riferimento alle tipologie ricettive di cui ai commi 5, 6, 7, e 8.
   5.   Le   strutture  ricettive  ad  alloggio  o  unita'  abitative
indipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli
alberghi.
   6. Le strutture ricettive con camere devono essere in possesso dei
requisiti  previsti per le camere da letto degli alberghi. Qualora le
stesse  non  siano  dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, deve
essere  previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o
frazione  di  sei superiore a due. Alle camere si deve poter accedere
senza  dover  attraversare  la camera da letto ed i servizi destinati
alla  famiglia o ad altro ospite. Devono essere garantiti: la pulizia
dei  locali  e  cambio  della biancheria ad ogni cambio di cliente ed
almeno  una  volta  alla  settimana,  nonche' la fornitura di energia
elettrica,  acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima
delle  camere e' di un letto, una sedia e un comodino per persona, un
armadio  e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati
al   numero   massimo   di   ospiti.   E'  possibile  attrezzare  per
l'ospitalita' stanze destinate a piu' ospiti con un massimo di dodici
posti,  con  i  requisiti  previsti  per  le case per ferie e per gli
ostelli e con i limiti igienici di cui sopra.
   7. Gli spazi destinati a roulotte, camper e tende devono possedere
i  requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale
di  igiene  tipo, nonche' dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) concernente
le  caratteristiche  tecniche  comuni  ai  villaggi  turistici  e  ai
campeggi.  Possono  essere  attrezzati  locali  di servizio comune ai
campeggiatori   all'interno   dei   fabbricati  agricoli.  I  servizi
igienico-sanitari   e   i   servizi  lavanderia  non  possono  essere
realizzati in strutture precarie mobili.
   8.  Per  la  tipologia  agriturismo in forma familiare i requisiti
devono  essere  quelli relativi agli alloggi di civile abitazione. E'
possibile  l'esercizio dell'attivita' agrituristica nei locali siti o
correlati  all'abitazione  del  conduttore,  anche ubicata nel centro
abitato,  che  presenti  idonee caratteristiche di abitabilita' della
civile abitazione e di ruralita'.
   9.  Nelle aziende agrituristiche e' consentita la realizzazione di
nuove strutture dedicate all'adeguamento tecnico per la realizzazione
dei  servizi  igienici,  dei  volumi  tecnici  e  di piccoli impianti
sportivi  polifunzionali ricreativi, a condizione che le stesse siano
comprovate da motivate criticita' strutturali, siano ben mitigate nel
contesto   rurale   e   siano   utilizzate   tipologie   ed  elementi
architettonici,  nonche'  materiali  tipici  dell'edilizia rurale del
luogo.
   10.  Gli  impianti  sportivi a carattere ricreativo possono essere
realizzati  se  ben  inseriti  nel  contesto  rurale.  Nell'attivita'
agrituristica  puo'  essere  realizzata  una  piscina,  di dimensioni
commisurate   alla   potenzialita'   ricettiva.  Tali  impianti  sono
destinati  all'utilizzo  da  parte  degli  ospiti che usufruiscono di
altri servizi agrituristici.
   11.  Possono  essere  utilizzati  i  locali  ad  uso del pescatore
professionista,   compresa   la   casa   di   abitazione,   ancorche'
funzionalmente connessi con l'attivita' di pesca.