Art. 12. Locali da utilizzare per l'attivita' agrituristica 1. Per le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2007, i regolamenti comunali edilizi e di igiene possono prevedere un altezza minima/media dei locali per l'ospitalita' e per i servizi igienici non inferiore a 2,40 metri. Tali regolamenti possono, altresi', prevedere una deroga per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti. 2. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincolo di non modificabilita' delle aperture esterne o per gli immobili ubicati in montagna, i comuni possono prevedere ulteriori deroghe che garantiscono, in relazione al numero degli ospiti, idonee condizioni igienico-sanitarie ed aereoilluminanti. 3. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche deve essere assicurata anche con opere compatibili con le caratteristiche di ruralita' degli edifici. 4. Le strutture ricettive devono possedere i requisiti minimi igienico-edilizi previsti dalle leggi statali e regionali e dal regolamento comunale di igiene ed edilizio in vigore con riferimento alle tipologie ricettive di cui ai commi 5, 6, 7, e 8. 5. Le strutture ricettive ad alloggio o unita' abitative indipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli alberghi. 6. Le strutture ricettive con camere devono essere in possesso dei requisiti previsti per le camere da letto degli alberghi. Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, deve essere previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due. Alle camere si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Devono essere garantiti: la pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, nonche' la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima delle camere e' di un letto, una sedia e un comodino per persona, un armadio e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti. E' possibile attrezzare per l'ospitalita' stanze destinate a piu' ospiti con un massimo di dodici posti, con i requisiti previsti per le case per ferie e per gli ostelli e con i limiti igienici di cui sopra. 7. Gli spazi destinati a roulotte, camper e tende devono possedere i requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo, nonche' dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai campeggi. Possono essere attrezzati locali di servizio comune ai campeggiatori all'interno dei fabbricati agricoli. I servizi igienico-sanitari e i servizi lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie mobili. 8. Per la tipologia agriturismo in forma familiare i requisiti devono essere quelli relativi agli alloggi di civile abitazione. E' possibile l'esercizio dell'attivita' agrituristica nei locali siti o correlati all'abitazione del conduttore, anche ubicata nel centro abitato, che presenti idonee caratteristiche di abitabilita' della civile abitazione e di ruralita'. 9. Nelle aziende agrituristiche e' consentita la realizzazione di nuove strutture dedicate all'adeguamento tecnico per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e di piccoli impianti sportivi polifunzionali ricreativi, a condizione che le stesse siano comprovate da motivate criticita' strutturali, siano ben mitigate nel contesto rurale e siano utilizzate tipologie ed elementi architettonici, nonche' materiali tipici dell'edilizia rurale del luogo. 10. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati se ben inseriti nel contesto rurale. Nell'attivita' agrituristica puo' essere realizzata una piscina, di dimensioni commisurate alla potenzialita' ricettiva. Tali impianti sono destinati all'utilizzo da parte degli ospiti che usufruiscono di altri servizi agrituristici. 11. Possono essere utilizzati i locali ad uso del pescatore professionista, compresa la casa di abitazione, ancorche' funzionalmente connessi con l'attivita' di pesca.