Art. 13.
Requisiti  per  la  realizzazione  di  locali  per  la  preparazione,
somministrazione   e   degustazione   di  pasti  e  bevande,  per  la
preparazione   e  la  lavorazione  di  prodotti  aziendali  ed  altre
                             attivita'.

   1.  Alle strutture destinate alla preparazione, somministrazione e
degustazione  di  pasti  e  bevande  si applica quanto previsto dalle
vigenti  normative  in  materia di sicurezza alimentare, tenuto conto
anche  della  tipologia,  della  stagionalita' e della occasionalita'
delle lavorazioni.
   2.  I  locali  polifunzionali  per  la  preparazione  di pasti, la
lavorazione di conserve vegetali, mostarde, confetture di marmellata,
il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale devono
rispettare il regolamento locale d'igiene in vigore.
   3.  Nei  territori  classificati  montani ai sensi della normativa
vigente  e  per  gli  edifici di particolare pregio architettonico e'
possibile derogane al regolamento di igiene tipo.
   4.  Per  la  preparazione  di pasti e bevande semplici e di pronto
consumo  possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore e zone
di cotture poste all'esterno degli edifici.
   5.  Le  aree  esterne coperte, opportunamente pavimentate, possono
essere utilizzate per il lavaggio, la cernita, l'incassettamento e la
vendita   diretta  di  prodotti  ortofrutticoli  freschi  e  cereali,
castagne,  legumi,  tenuto conto della stagionalita' e occasionalita'
delle lavorazioni.
   6.  La  macellazione  di  animali allevati deve avvenire in locali
aziendali  o  in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo
dal servizio veterinario della ASL competente per territorio ai sensi
delle   vigenti  normative.  E'  consentito  procedere  nello  stesso
impianto alla macellazione di animali di specie diverse, nel rispetto
delle  corrette  modalita'  di  lavorazione,  anche qualora le stesse
avvengano   in  momenti  diversi.  La  macellazione  di  conigli,  di
selvaggina  di  allevamento  e  di  volatili  da  cortile allevati in
azienda  e'  consentita secondo quanto indicato dall'art. 7, comma 4,
della legge regionale n. 10/2007.
   7.  Gli  addetti alle attivita' di cui ai commi precedenti possono
utilizzare i servizi igienici dell'azienda.
   8. Per lo svolgimento di attivita' diverse dall'ospitalita', fatto
salvo  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia edilizia e di
sicurezza,  deve essere garantita la disponibilita' minima di servizi
igienici, fissi o mobili, pari ad almeno due wc ogni cinquanta ospiti
ed un wc ogni ulteriori trenta ospiti.