Art. 13. Requisiti per la realizzazione di locali per la preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande, per la preparazione e la lavorazione di prodotti aziendali ed altre attivita'. 1. Alle strutture destinate alla preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare, tenuto conto anche della tipologia, della stagionalita' e della occasionalita' delle lavorazioni. 2. I locali polifunzionali per la preparazione di pasti, la lavorazione di conserve vegetali, mostarde, confetture di marmellata, il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale devono rispettare il regolamento locale d'igiene in vigore. 3. Nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente e per gli edifici di particolare pregio architettonico e' possibile derogane al regolamento di igiene tipo. 4. Per la preparazione di pasti e bevande semplici e di pronto consumo possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore e zone di cotture poste all'esterno degli edifici. 5. Le aree esterne coperte, opportunamente pavimentate, possono essere utilizzate per il lavaggio, la cernita, l'incassettamento e la vendita diretta di prodotti ortofrutticoli freschi e cereali, castagne, legumi, tenuto conto della stagionalita' e occasionalita' delle lavorazioni. 6. La macellazione di animali allevati deve avvenire in locali aziendali o in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo dal servizio veterinario della ASL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative. E' consentito procedere nello stesso impianto alla macellazione di animali di specie diverse, nel rispetto delle corrette modalita' di lavorazione, anche qualora le stesse avvengano in momenti diversi. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda e' consentita secondo quanto indicato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 10/2007. 7. Gli addetti alle attivita' di cui ai commi precedenti possono utilizzare i servizi igienici dell'azienda. 8. Per lo svolgimento di attivita' diverse dall'ospitalita', fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, deve essere garantita la disponibilita' minima di servizi igienici, fissi o mobili, pari ad almeno due wc ogni cinquanta ospiti ed un wc ogni ulteriori trenta ospiti.