Art. 14.
       Fruibilita' del locali alle persone diversamente abili

   1.  Nelle strutture di agriturismo in forma familiare, qualora non
ostino  impedimenti  tecnici,  in conformita' a quanto previsto dalla
legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle
barriere  architettoniche  e  prescrizioni  tecniche  di attuazione),
devono  essere accessibili alle persone diversamente abili almeno una
camera o un appartamento o una unita' di soggiorno e un bagno.
   2.  I  locali  destinati  alla somministrazione di pasti e bevande
negli  agriturismi  in forma aziendale devono essere accessibili alle
persone  diversamente abili e, qualora non di esclusivo uso di ospiti
residenti,  devono  essere  dotati  di  almeno  un  servizio igienico
accessibile.
   3.  Gli  accessi  facilitati  di cui ai commi 1 e 2 possono essere
realizzati anche attraverso opere provvisionali.