Art. 14. Fruibilita' del locali alle persone diversamente abili 1. Nelle strutture di agriturismo in forma familiare, qualora non ostino impedimenti tecnici, in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), devono essere accessibili alle persone diversamente abili almeno una camera o un appartamento o una unita' di soggiorno e un bagno. 2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande negli agriturismi in forma aziendale devono essere accessibili alle persone diversamente abili e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti, devono essere dotati di almeno un servizio igienico accessibile. 3. Gli accessi facilitati di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche attraverso opere provvisionali.