Art. 15.
          Riconoscimento delle strutture agricole esistenti

   1.  Il  certificato attestante il rapporto di connessione previsto
dall'art.  3 della legge regionale n. 10/2007 identifica i fabbricati
aziendali  esistenti  in  cui  l'attivita'  agrituristica puo' essere
svolta.
   2.  Sono  considerati  fabbricati  aziendali  esistenti,  ai  fini
dell'esercizio  dell'attivita'  agrituristica, tutti i fabbricati che
gia'  costituiscono l'azienda agricola al momento della richiesta del
certificato  di  connessione,  sia  che  possiedano  i  requisiti  di
agibilita' o abitabilita' necessari per lo svolgimento dell'attivita'
agrituristica,  sia  che  richiedano interventi di ristrutturazione o
manutenzione  per  poter  essere utilizzati, a condizione che la loro
destinazione  all'attivita' agrituristica non comprometta l'esercizio
dell'agricoltura.
   3.    I    fabbricati   aziendali,   ivi   compresa   l'abitazione
dell'imprenditore  agricolo  e  dei  suoi  familiari,  possono essere
utilizzati  per  attivita'  agrituristica  anche  nel  caso in cui la
destinazione  urbanistica  degli stessi non sia agricola, purche' sia
dimostrata la loro connessione funzionale con l'azienda agricola.