Art. 15. Riconoscimento delle strutture agricole esistenti 1. Il certificato attestante il rapporto di connessione previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10/2007 identifica i fabbricati aziendali esistenti in cui l'attivita' agrituristica puo' essere svolta. 2. Sono considerati fabbricati aziendali esistenti, ai fini dell'esercizio dell'attivita' agrituristica, tutti i fabbricati che gia' costituiscono l'azienda agricola al momento della richiesta del certificato di connessione, sia che possiedano i requisiti di agibilita' o abitabilita' necessari per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica, sia che richiedano interventi di ristrutturazione o manutenzione per poter essere utilizzati, a condizione che la loro destinazione all'attivita' agrituristica non comprometta l'esercizio dell'agricoltura. 3. I fabbricati aziendali, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari, possono essere utilizzati per attivita' agrituristica anche nel caso in cui la destinazione urbanistica degli stessi non sia agricola, purche' sia dimostrata la loro connessione funzionale con l'azienda agricola.