Art. 16. Regole per il trasferimento e le variazioni di attivita' 1. Ogni modifica della titolarita' dell'impresa o della ragione sociale della societa' va comunicata, entro sessanta giorni in caso di vendita ed entro centottanta giorni in caso di successione, al comune e alla provincia. Alla comunicazione va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita'. 2. Il trasferimento dell'attivita' che comporta variazioni delle superfici aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalita' di gestione e della titolarita', e' soggetto alla presentazione di nuova richiesta di certificazione di connessione.