Art. 16.
      Regole per il trasferimento e le variazioni di attivita'

   1.  Ogni  modifica  della titolarita' dell'impresa o della ragione
sociale  della  societa' va comunicata, entro sessanta giorni in caso
di  vendita  ed  entro  centottanta giorni in caso di successione, al
comune   e   alla   provincia.  Alla  comunicazione  va  allegata  la
documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti oggettivi e
soggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita'.
   2.  Il  trasferimento dell'attivita' che comporta variazioni delle
superfici  aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalita' di
gestione e della titolarita', e' soggetto alla presentazione di nuova
richiesta di certificazione di connessione.