Art. 17.
                       Modalita' dei controlli

   1.  L'attivita'  di  vigilanza  delle  province di cui all'art. 13
della legge regionale n. 10/2007 viene effettuata tramite controlli a
campione,  da eseguirsi ogni anno su un numero non inferiore al dieci
per  cento  delle  aziende agrituristiche in attivita' nel territorio
provinciale.
   2. Sono oggetto di verifica, in particolare:
    a)   la   prevalenza   del  lavoro  agricolo  rispetto  a  quello
agrituristico:  viene  effettuata  con le stesse modalita' con cui e'
effettuata   l'istruttoria   per   il  rilascio  del  certificato  di
connessione.  Il volume di lavoro agricolo, su base annua, risultante
dall'applicazione del decreto di cui all'art. 5 deve risultare sempre
superiore  a  quello  del  lavoro agrituristico. In caso di volume di
lavoro  agricolo  inferiore,  puo'  essere  fissato  un  termine, non
superiore   a  tre  mesi,  entro  cui  l'azienda  deve  provvedere  a
ristabilire  le  condizioni  per  la  validita'  del  certificato  di
connessione   o   in   alternativa   richiedere   la  variazione  del
certificato.   Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  ricettivita'
agrituristica  massima  e' ridimensionata, con emissione d'ufficio di
un  nuovo  certificato  sostitutivo del precedente. In caso di totale
assenza  di attivita' agricola, il certificato e' revocato. Gli esiti
del  controllo  sono  tempestivamente comunicati al comune competente
per territorio e alla Giunta regionale;
    b)  il  rispetto  della  ricettivita'  agrituristica  massima: il
controllo  prende  in  considerazione  il  numero  di posti-letto, di
camere, di piazzole per agricampeggio, di alloggi offerti al pubblico
ed  il  numero  di  ospiti alloggiati, come risultante dalle relative
scritture  contabili.  In  caso  di  superamento  dei  valori massimi
consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per
l'adozione  delle  sanzioni  di cui all'art. 14, comma 3, della legge
regionale n. 10/2007;
    c)  rispetto del numero massimo di pasti giornalieri: e' preso in
considerazione   il   numero   di  pasti  giornalieri  serviti,  come
risultante  dalle  scritture  contabili.  In  caso di superamento dei
valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse
al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3,
della legge regionale n. 10/2007;
    d)  il  rispetto  dei limiti quantitativi di cui all'art. 8 della
legge regionale n. 10/2007 nella somministrazione di pasti e bevande:
il  controllo prende in considerazione di norma la contabilita' di un
intero  anno.  A fronte di adeguate motivazioni, possono essere prese
in  considerazione periodicita' diverse. Le materie prime acquistate,
che devono essere suddivise tra produzioni aziendali proprie, materie
acquistate  da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della
zona,   ed  altri  prodotti,  devono  rispettare  i  limiti  previsti
dall'art.   8  della  legge  regionale  n.  10/2007.  Possono  essere
effettuati  raffronti  tra  acquisti  di materie prime e quantita' di
pasti    effettivamente    erogati   e   tra   produzioni   aziendali
contabilizzate ed attivita' agricole effettivamente esercitate, anche
con  l'ausilio di tabelle o sistemi informatici per la parametrazione
delle  produzioni.  In  caso  di  mancato  rispetto delle proporzioni
consentite, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per
l'adozione  delle  sanzioni di cui dell'art. 14, comma 3, della legge
regionale n. 10/2007.
   3.  Altre  verifiche  possono  riguardare il fatto che l'attivita'
venga  effettivamente  svolta nei fabbricati a tale scopo consentiti,
che  la tipologia di servizi offerti al pubblico corrisponda a quanto
dichiarato  e  rientri  tra  i servizi previsti dalla legislazione in
materia  di  agriturismo,  che  non si riscontri l'offerta di servizi
incompatibili con la definizione di agriturismo.
   4.  Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla
Regione   una  relazione  dell'attivita'  di  vigilanza  e  controllo
esercitata.