Art. 17. Modalita' dei controlli 1. L'attivita' di vigilanza delle province di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2007 viene effettuata tramite controlli a campione, da eseguirsi ogni anno su un numero non inferiore al dieci per cento delle aziende agrituristiche in attivita' nel territorio provinciale. 2. Sono oggetto di verifica, in particolare: a) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico: viene effettuata con le stesse modalita' con cui e' effettuata l'istruttoria per il rilascio del certificato di connessione. Il volume di lavoro agricolo, su base annua, risultante dall'applicazione del decreto di cui all'art. 5 deve risultare sempre superiore a quello del lavoro agrituristico. In caso di volume di lavoro agricolo inferiore, puo' essere fissato un termine, non superiore a tre mesi, entro cui l'azienda deve provvedere a ristabilire le condizioni per la validita' del certificato di connessione o in alternativa richiedere la variazione del certificato. Decorso inutilmente tale termine, la ricettivita' agrituristica massima e' ridimensionata, con emissione d'ufficio di un nuovo certificato sostitutivo del precedente. In caso di totale assenza di attivita' agricola, il certificato e' revocato. Gli esiti del controllo sono tempestivamente comunicati al comune competente per territorio e alla Giunta regionale; b) il rispetto della ricettivita' agrituristica massima: il controllo prende in considerazione il numero di posti-letto, di camere, di piazzole per agricampeggio, di alloggi offerti al pubblico ed il numero di ospiti alloggiati, come risultante dalle relative scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007; c) rispetto del numero massimo di pasti giornalieri: e' preso in considerazione il numero di pasti giornalieri serviti, come risultante dalle scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007; d) il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2007 nella somministrazione di pasti e bevande: il controllo prende in considerazione di norma la contabilita' di un intero anno. A fronte di adeguate motivazioni, possono essere prese in considerazione periodicita' diverse. Le materie prime acquistate, che devono essere suddivise tra produzioni aziendali proprie, materie acquistate da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona, ed altri prodotti, devono rispettare i limiti previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 10/2007. Possono essere effettuati raffronti tra acquisti di materie prime e quantita' di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attivita' agricole effettivamente esercitate, anche con l'ausilio di tabelle o sistemi informatici per la parametrazione delle produzioni. In caso di mancato rispetto delle proporzioni consentite, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007. 3. Altre verifiche possono riguardare il fatto che l'attivita' venga effettivamente svolta nei fabbricati a tale scopo consentiti, che la tipologia di servizi offerti al pubblico corrisponda a quanto dichiarato e rientri tra i servizi previsti dalla legislazione in materia di agriturismo, che non si riscontri l'offerta di servizi incompatibili con la definizione di agriturismo. 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell'attivita' di vigilanza e controllo esercitata.