Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 1. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e' consentita l'iscrizione provvisoria all'elenco degli operatori agrituristici ai soggetti che, pur essendo privi del certificato di abilitazione, si impegnino a conseguirlo entro il medesimo anno. Tale iscrizione provvisoria da diritto all'avvio dell'attivita', diritto che decade ove l'abilitazione non venga conseguita nei tempi previsti. 2. I soggetti che gia' svolgono l'attivita' agrituristica si adeguano ai criteri previsti dal presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 6 maggio 2008 FORMIGONI Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/611 del 22 aprile 2008.