Art. 19.
                  Disposizioni finali e transitorie

   1.  Nei  primi  dodici  mesi  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento  e'  consentita l'iscrizione provvisoria all'elenco degli
operatori  agrituristici  ai  soggetti  che,  pur  essendo  privi del
certificato  di  abilitazione,  si  impegnino  a conseguirlo entro il
medesimo  anno.  Tale  iscrizione  provvisoria  da  diritto all'avvio
dell'attivita',  diritto  che  decade  ove  l'abilitazione  non venga
conseguita nei tempi previsti.
   2.  I  soggetti  che  gia'  svolgono  l'attivita' agrituristica si
adeguano  ai criteri previsti dal presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore.
   Il    presente    regolamento    regionale   e'   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.
    Milano, 6 maggio 2008
                              FORMIGONI
Approvato  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/611 del
   22 aprile 2008.