Art. 2. Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) attivita' agrituristiche, le attivita' definite dalla legge regionale n. 10/2007 ed esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge; b) elenco, l'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la provincia; c) dichiarazione di avvio di attivita' (DAA), la dichiarazione, funzionale all'avvio dell'attivita', da presentare al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attivita' agrituristica, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2007; d) attivita' agricola, le attivita' agricole definite dal punto 2, dell'allegato A, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) e dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), svolte da soggetti iscritti al registro imprese, sezione speciale imprenditori agricoli; e) attivita' di pesca, le attivita' definite dall'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); f) territorio svantaggiato, i territori classificati ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; g) territorio montano, i territori classificati ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunita' Montane); h) addetti ad attivita' agrituristica, i soggetti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007; i) pasti al giorno, il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica puo' somministrare nell'arco di una giornata; j) zona, quella definita dall'ambito provinciale e dalle province contigue; k) somministrazione pasti, la fornitura di cibi cucinati in un locale idoneo e appositamente attrezzato; l) degustazione, qualsiasi fornitura di alimenti destinati ad essere consumati sul posto, che non ricada nell'ipotesi di cui alla lettera k).