Art. 2.
                             Definizioni

   1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
    a)  attivita'  agrituristiche,  le attivita' definite dalla legge
regionale  n.  10/2007  ed  esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della stessa legge;
    b)  elenco,  l'elenco  degli  operatori  agrituristici  istituito
presso la provincia;
    c)  dichiarazione  di avvio di attivita' (DAA), la dichiarazione,
funzionale  all'avvio dell'attivita', da presentare al comune dove ha
sede  l'immobile  destinato  all'attivita'  agrituristica,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2007;
    d)  attivita'  agricola, le attivita' agricole definite dal punto
2,  dell'allegato  A,  della  legge  regionale  7 febbraio 2000, n. 7
(Norme per gli interventi regionali in agricoltura) e dall'art. 1 del
decreto   legislativo   18   maggio  2001,  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge
5  marzo  2001,  n.  57),  svolte  da  soggetti  iscritti al registro
imprese, sezione speciale imprenditori agricoli;
    e)  attivita'  di  pesca,  le  attivita' definite dall'art. 2 del
decreto   legislativo   18   maggio  2001,  n.  226  (Orientamento  e
modernizzazione  del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
    f)  territorio  svantaggiato,  i  territori classificati ai sensi
dell'art.  18  del  regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17
maggio  1999,  sul  sostegno  allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica
ed abroga taluni regolamenti;
    g)  territorio  montano,  i territori classificati ai sensi della
legge  regionale  2  aprile  2002,  n.  6 (Disciplina delle Comunita'
Montane);
    h)  addetti  ad  attivita'  agrituristica,  i  soggetti  previsti
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art.
2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007;
    i)  pasti  al  giorno,  il  numero massimo di pasti che l'azienda
agrituristica puo' somministrare nell'arco di una giornata;
    j) zona, quella definita dall'ambito provinciale e dalle province
contigue;
    k)  somministrazione  pasti,  la fornitura di cibi cucinati in un
locale idoneo e appositamente attrezzato;
    l)  degustazione,  qualsiasi  fornitura  di alimenti destinati ad
essere  consumati  sul posto, che non ricada nell'ipotesi di cui alla
lettera k).