Art. 3. Caratteristiche delle aziende agrituristiche 1. L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti. 2. La tipologia agrituristica si riferisce al tipo di attivita' esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica: a) agriturismo in forma familiare; b) agriturismo in forma aziendale. 3. La tipologia agriturismo in forma familiare puo' presentare una o piu' delle seguenti caratteristiche: a) ospitalita' in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali; b) ospitalita' in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper; c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali compreso l'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. E' consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art. 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno; d) organizzazione delle attivita' di cui al comma 5. 4. La tipologia agriturismo in forma aziendale puo' presentare una o piu' delle seguenti caratteristiche: a) alloggio in camere o in unita' abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno; b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di centosessanta pasti al giorno. E' consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art. 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di centosessanta pasti al giorno; c) organizzazione delle attivita' di cui al comma 5. 5. I servizi offerti consistono nel complesso delle attivita' agrituristiche svolte dall'azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata. Sono attivita' agrituristiche, oltre all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande: a) la degustazione in azienda di prodotti tipici ed enogastronomici locali anche attraverso: 1) organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, prodotti tipici e spuntini; 2) corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale; 3) corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali; 4) presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali; b) l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali, seminariali, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali: 1) presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteca o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali; 2) organizzazione di attivita' di formazione e divulgazione culturale in materia di civilta' rurale e tradizione locale; 3) organizzazione ed ospitalita' di attivita' seminariali; 4) ospitalita' di iniziative ricreative o celebrative utilizzando gli spazi aziendali; 5) ospitalita' di iniziative che abbiano luogo sul reticolo idrico e navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati; 6) valorizzazione del patrimonio storico o culturale presente nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze, compresi i monumenti di interesse naturalistico, artistico ed architettonico; 7) accompagnamento e presentazione di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona e fornitura di materiale didattico e di osservazione; 8) disponibilita' in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni; c) lo svolgimento di attivita' sportive o escursionistiche e ricreative, quali: 1) possibilita' di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti o attrezzature dell'operatore agrituristico, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici; 2) organizzazione di pratiche sportive, intrattenimenti ed attivita' di animazione per il tempo libero finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio; 3) possibilita' di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa, percorsi escursionistici nelle loro diverse forme; 4) possibilita' di predisporre aviosuperfici in conformita' alla normativa vigente; d) lo svolgimento di attivita' di pesca-turismo ai sensi dell'art. 16-bis, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia), nonche' le attivita' connesse cosi' come definite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001; nei fiumi e nei laghi e' ammesso la pesca-turismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati, compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati; e) lo svolgimento di attivita' di ittiturismo, che consiste nell'offerta di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande, secondo i seguenti criteri: 1) utilizzo di fabbricati: l'attivita' puo' essere esercitata nell'abitazione dell'imprenditore o in qualsiasi fabbricato nella disponibilita' dell'impresa ittica, purche' situato ad una distanza non superiore a un chilometro dal corpo idrico in cui viene esercitata l'attivita' di pesca professionale; 2) prevalenza del tempo di lavoro: ai fini della prevalenza del tempo di lavoro, l'attivita' di pesca professionale viene quantificata secondo i parametri del decreto di cui all'art. 5, comma 4; 3) apporto di materie prime: ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2007, sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attivita' di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali, valgono gli stessi criteri definiti per le altre aziende agrituristiche; f) l'organizzazione di attivita' di ippoturismo, quali: 1) attivita' ippoturistica: possibilita' di ospitare e mantenere equidi non di proprieta' e di utilizzare equidi presenti in azienda per passeggiate o attivita' di turismo, organizzate da soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007 ed in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano e qualifichino a svolgere tale attivita' attraverso l'utilizzazione di equidi; 2) attivita' di ippoterapia: si intende la collaborazione con l'addetto alle terapie, da effettuarsi sulla base di una collaborazione con enti ed organismi competenti e accreditati; tale attivita' puo' essere svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007, in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano allo svolgimento di tale attivita' con l'impiego di equidi; g) attivita' agri-turistico-venatoria, che si caratterizza per la possibilita' di utilizzare selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio cosi' come previsto dalle normative vigenti; f) attivita' finalizzata all'ospitalita', utilizzo e addestramento di cani, fino ad un numero massimo di venti, per la valorizzazione del rapporto uomo-animale nell'ambito rurale; i) attivita' didattiche, quali: 1) realizzazione di corsi ed attivita' pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti e tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, compresi enti ed associazioni; 2) valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'educazione ambientale ed alimentare, della conoscenza della campagna, della memoria del mondo rurale e della maestria degli agricoltori; 3) fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi didattici rivolti alle giovani generazioni, mirati alla riscoperta della realta' agricola e del corretto rapporto uomo-animale; 4) fattoria didattica accreditata e riconosciuta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 7/10598 (Approvazione dello schema della Carta della qualita' e del marchio che identifica la rete regionale delle Fattorie Didattiche. P.R.S. 3.4.3. Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri); 5) fattoria sociale, che concerne l'organizzazione di attivita' mirate a fini formativi e riabilitativi, favorendo il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale; j) organizzazione di attivita' mirate alla cura e alla salute del corpo, utilizzando prodotti fitoterapici di propria produzione. Per lo svolgimento di questa attivita' gli operatori devono essere in possesso di idonei attestati di qualifica. 6. Nella definizione di cui al comma 5, lettera e), non rientrano le attivita' di allevamento di pesci o di altri organismi acquatici che sono definite agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. L'attivita' agrituristica associata a tali allevamenti rientra nella definizione di agriturismo, ivi comprese le eventuali attivita' ricreative connesse.