Art. 3.
            Caratteristiche delle aziende agrituristiche

   1.  L'azienda  agrituristica  si definisce per tipologia e servizi
offerti.
   2.  La  tipologia  agrituristica si riferisce al tipo di attivita'
esercitata,   in   relazione   all'uso   delle   strutture  ricettive
disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica:
    a) agriturismo in forma familiare;
    b) agriturismo in forma aziendale.
   3. La tipologia agriturismo in forma familiare puo' presentare una
o piu' delle seguenti caratteristiche:
    a)  ospitalita'  in camere o spazi comuni per un massimo di dieci
persone   al   giorno,  all'interno  dell'alloggio  dell'imprenditore
agricolo o dei fabbricati aziendali;
    b)  ospitalita'  in  spazi  aperti  attrezzati  per  la sosta dei
campeggiatori  per  un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte,
tende, camper;
    c)   preparazione  e  somministrazione  di  pasti  e  bevande  in
strutture  facenti parte dei fabbricati aziendali compreso l'alloggio
dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al
giorno. E'  consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero
dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art.
5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo
di quaranta pasti al giorno;
    d) organizzazione delle attivita' di cui al comma 5.
   4. La tipologia agriturismo in forma aziendale puo' presentare una
o piu' delle seguenti caratteristiche:
    a)  alloggio  in  camere  o  in  unita'  abitative indipendenti e
utilizzo  di  spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori,
fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
    b)  preparazione  e  somministrazione  di  pasti e bevande per un
numero  massimo  di  centosessanta  pasti  al  giorno.  E' consentito
cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti
nel  certificato  di  connessione  di  cui  all'art. 5, nei giorni di
effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di centosessanta
pasti al giorno;
    c) organizzazione delle attivita' di cui al comma 5.
   5.  I  servizi  offerti  consistono  nel complesso delle attivita'
agrituristiche svolte dall'azienda, da esercitarsi in forma singola o
combinata.  Sono  attivita'  agrituristiche,  oltre all'ospitalita' e
alla somministrazione di pasti e bevande:
    a)   la   degustazione   in   azienda   di   prodotti  tipici  ed
enogastronomici locali anche attraverso:
     1)   organizzazione  in  azienda  di  degustazione  di  prodotti
aziendali, prodotti tipici e spuntini;
     2) corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale;
     3) corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed
enogastronomici locali;
     4) presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e
regionali;
    b)   l'organizzazione   di   attivita'   ricreative,   culturali,
seminariali, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali:
     1)  presenza  nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte
di   oggetti,   biblioteca  o  materiale  divulgativo  relativi  alle
tradizioni rurali;
     2)  organizzazione  di  attivita'  di  formazione e divulgazione
culturale in materia di civilta' rurale e tradizione locale;
     3) organizzazione ed ospitalita' di attivita' seminariali;
     4)   ospitalita'   di   iniziative   ricreative   o  celebrative
utilizzando gli spazi aziendali;
     5)  ospitalita'  di  iniziative  che  abbiano luogo sul reticolo
idrico e navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati;
     6)  valorizzazione  del  patrimonio storico o culturale presente
nell'ambito   dell'azienda   o  anche  nelle  vicinanze,  compresi  i
monumenti di interesse naturalistico, artistico ed architettonico;
     7)  accompagnamento  e  presentazione  di  percorsi  e  punti di
osservazione  della  fauna  e  della  flora  autoctona e fornitura di
materiale didattico e di osservazione;
     8)   disponibilita'   in   azienda   di  biblioteca  a  soggetto
naturalistico e videoproiezioni;
    c)  lo  svolgimento  di  attivita'  sportive o escursionistiche e
ricreative, quali:
     1)  possibilita' di praticare discipline sportive mediante l'uso
di   impianti  o  attrezzature  dell'operatore  agrituristico,  fermo
restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;
     2)  organizzazione  di  pratiche  sportive,  intrattenimenti  ed
attivita'  di  animazione  per  il  tempo  libero  finalizzate ad una
migliore fruizione e conoscenza del territorio;
     3)  possibilita' di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle
vicinanze  della  stessa, percorsi escursionistici nelle loro diverse
forme;
     4) possibilita' di predisporre aviosuperfici in conformita' alla
normativa vigente;
    d)   lo  svolgimento  di  attivita'  di  pesca-turismo  ai  sensi
dell'art.  16-bis, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme
per  l'incremento  e  la  tutela  del patrimonio ittico e l'esercizio
della   pesca  nelle  acque  della  Regione  Lombardia),  nonche'  le
attivita'  connesse  cosi'  come  definite  dall'art.  3  del decreto
legislativo  n.  226/2001;  nei  fiumi  e  nei  laghi  e'  ammesso la
pesca-turismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati, compresa
la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati;
    e)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ittiturismo, che consiste
nell'offerta  di  alloggio  e di somministrazione di pasti e bevande,
secondo i seguenti criteri:
     1)  utilizzo  di  fabbricati: l'attivita' puo' essere esercitata
nell'abitazione  dell'imprenditore  o  in  qualsiasi fabbricato nella
disponibilita'  dell'impresa  ittica, purche' situato ad una distanza
non  superiore  a  un  chilometro  dal  corpo  idrico  in  cui  viene
esercitata l'attivita' di pesca professionale;
     2)  prevalenza del tempo di lavoro: ai fini della prevalenza del
tempo   di   lavoro,   l'attivita'   di   pesca  professionale  viene
quantificata secondo i parametri del decreto di cui all'art. 5, comma
4;
     3)  apporto  di  materie  prime:  ai  fini dell'applicazione dei
criteri  di  cui  all'art.  3  della legge regionale n. 10/2007, sono
considerati  di  produzione  propria i prodotti derivati direttamente
dall'attivita'  di  pesca  professionale,  anche  quando hanno subito
lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime
locali,  valgono  gli  stessi  criteri  definiti per le altre aziende
agrituristiche;
    f) l'organizzazione di attivita' di ippoturismo, quali:
     1) attivita' ippoturistica: possibilita' di ospitare e mantenere
equidi  non  di proprieta' e di utilizzare equidi presenti in azienda
per  passeggiate  o  attivita' di turismo, organizzate da soggetti di
cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge regionale n. 10/2007 ed in
possesso  delle  autorizzazioni  e  degli  attestati  che abilitano e
qualifichino  a svolgere tale attivita' attraverso l'utilizzazione di
equidi;
     2)  attivita'  di  ippoterapia: si intende la collaborazione con
l'addetto   alle   terapie,   da   effettuarsi   sulla  base  di  una
collaborazione  con  enti ed organismi competenti e accreditati; tale
attivita' puo' essere svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
della  legge regionale n. 10/2007, in possesso delle autorizzazioni e
degli  attestati che abilitano allo svolgimento di tale attivita' con
l'impiego di equidi;
    g) attivita' agri-turistico-venatoria, che si caratterizza per la
possibilita'  di  utilizzare  selvaggina  ai  fini dell'allenamento e
dell'addestramento  dei cani da caccia e del prelievo venatorio cosi'
come previsto dalle normative vigenti;
    f)    attivita'    finalizzata    all'ospitalita',   utilizzo   e
addestramento  di  cani,  fino  ad un numero massimo di venti, per la
valorizzazione del rapporto uomo-animale nell'ambito rurale;
    i) attivita' didattiche, quali:
     1)  realizzazione di corsi ed attivita' pratiche nel campo delle
tecniche  agricole  e  di  trasformazione  dei  prodotti  e tematiche
ambientali,   anche   in  collaborazione  con  scuole  e  istituzioni
formative, compresi enti ed associazioni;
     2)  valorizzazione  del  ruolo  dell'agricoltura nell'educazione
ambientale  ed  alimentare,  della  conoscenza  della campagna, della
memoria del mondo rurale e della maestria degli agricoltori;
     3) fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi
didattici  rivolti  alle  giovani generazioni, mirati alla riscoperta
della realta' agricola e del corretto rapporto uomo-animale;
     4)  fattoria didattica accreditata e riconosciuta ai sensi della
deliberazione  della  Giunta  regionale  11  ottobre 2002, n. 7/10598
(Approvazione  dello  schema della Carta della qualita' e del marchio
che  identifica  la  rete regionale delle Fattorie Didattiche. P.R.S.
3.4.3.  Sostegno  ai processi di commercializzazione e promozione dei
prodotti sui mercati nazionali ed esteri);
     5)  fattoria sociale, che concerne l'organizzazione di attivita'
mirate  a fini formativi e riabilitativi, favorendo il benessere e il
reinserimento  sociale  di  persone  svantaggiate attraverso mansioni
specifiche a contatto con l'ambiente rurale;
    j) organizzazione di attivita' mirate alla cura e alla salute del
corpo,  utilizzando  prodotti fitoterapici di propria produzione. Per
lo  svolgimento  di  questa  attivita' gli operatori devono essere in
possesso di idonei attestati di qualifica.
   6.  Nella definizione di cui al comma 5, lettera e), non rientrano
le  attivita'  di allevamento di pesci o di altri organismi acquatici
che sono definite agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
L'attivita'  agrituristica associata a tali allevamenti rientra nella
definizione  di  agriturismo,  ivi  comprese  le  eventuali attivita'
ricreative connesse.