Art. 4.
      Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

   1.  Al  fine  di  identificare il livello qualificativo conseguito
dall'azienda  e'  adottato  il  logo  del  quadrifoglio,  di cui alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  28 febbraio 1995, n. 5/64511
(Legge  regionale  n.  3  del  31  gennaio 1992 «Disciplina regionale
dell'agriturismo  e  valorizzazione del territorio rurale». Art. 9. -
Istituzione    del    marchio   di   riconoscimento   delle   aziende
agrituristiche   lombarde),   che  viene  riportato  nel  marchio  di
riconoscimento.
   2.  Al  marchio  di riconoscimento dell'azienda agrituristica sono
associati  appositi  simboli rappresentanti la tipologia ed i servizi
offerti e la classificazione ottenuta dell'azienda medesima.
   3.  Le strutture agrituristiche sono classificate con un numero di
quadrifogli  da  uno  a  tre.  Il  possesso dei requisiti obbligatori
consente  il  livello  di  classificazione  minimo.  I  parametri  da
utilizzare  per  definire  il  livello qualitativo delle aziende sono
definiti  con provvedimento della Giunta regionale con riferimento ai
seguenti  elementi  e  con  riguardo  alle  differenti condizioni del
territorio montano:
    a) accessibilita';
    b) aspetto coerente del contesto locale;
    c) aree comuni;
    d) locali per prima colazione e ristorazione;
    e) appartamenti/bagni;
    f) offerta gastronomica;
    g) offerta dei prodotti agroalimentari;
    h) sensibilizzazione ambientale.
   4.  I  requisiti  della  struttura  agrituristica  e  la  relativa
qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile.