Art. 4. Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche 1. Al fine di identificare il livello qualificativo conseguito dall'azienda e' adottato il logo del quadrifoglio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 5/64511 (Legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». Art. 9. - Istituzione del marchio di riconoscimento delle aziende agrituristiche lombarde), che viene riportato nel marchio di riconoscimento. 2. Al marchio di riconoscimento dell'azienda agrituristica sono associati appositi simboli rappresentanti la tipologia ed i servizi offerti e la classificazione ottenuta dell'azienda medesima. 3. Le strutture agrituristiche sono classificate con un numero di quadrifogli da uno a tre. Il possesso dei requisiti obbligatori consente il livello di classificazione minimo. I parametri da utilizzare per definire il livello qualitativo delle aziende sono definiti con provvedimento della Giunta regionale con riferimento ai seguenti elementi e con riguardo alle differenti condizioni del territorio montano: a) accessibilita'; b) aspetto coerente del contesto locale; c) aree comuni; d) locali per prima colazione e ristorazione; e) appartamenti/bagni; f) offerta gastronomica; g) offerta dei prodotti agroalimentari; h) sensibilizzazione ambientale. 4. I requisiti della struttura agrituristica e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile.