Art. 5.
      Procedure per il rilascio del certificato di connessione

   1.   La  richiesta  del  certificato  attestante  il  rapporto  di
connessione  dell'attivita'  agrituristica rispetto a quella agricola
e'  presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda alla
provincia   dove   ha   sede   l'immobile  finalizzato  all'attivita'
agrituristica.
   2.  La  richiesta,  il  cui  schema  e'  approvato con decreto del
dirigente della struttura regionale competente, contiene:
    a)  la specificazione della tipologia e dei servizi agrituristici
offerti,  che  devono rientrare tra quelle previste dalla legge e dal
regolamento;
    b) la dimostrazione analitica che il volume di lavoro agricolo e'
prevalente  rispetto a quello agrituristico, sulla base dei parametri
contenuti  nel  decreto  di  cui  al  comma 4 della capacita' massima
agrituristica  richiesta.  I  dati  relativi  all'attivita'  agricola
ricavati   dalla   relazione   tecnica  di  cui  al  comma  4  devono
corrispondere  a  quanto contenuto nel fascicolo aziendale registrato
nel Sistema Informativo Agricolo Regionale;
    c)   la   specificazione   delle  produzioni  agroalimentari  che
l'azienda puo' destinare all'attivita' di somministrazione di pasti e
bevande o di degustazione;
    d)   la   specificazione   dei  fabbricati  nella  disponibilita'
dell'azienda  che si intendono destinare all'attivita' agrituristica,
compresa     l'eventuale     abitazione     dell'imprenditore,    con
l'identificazione  catastale  dei  fabbricati,  la  loro destinazione
urbanistica, ed una rappresentazione grafica degli stessi;
    e) una breve relazione descrittiva dell'attivita' programmata.
   3. Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni
dal  ricevimento  della  richiesta.  In  caso  di  esito negativo, il
diniego  deve  essere  motivato. Sono oggetto di valutazione, ai fini
del rilascio del certificato di connessione:
    a) l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione funzionale
in attivita' agricola ed agrituristica;
    b)   la   capacita'  agrituristica  massima  che  l'azienda  puo'
esercitare,  perche'  l'attivita' agricola rimanga prevalente in base
al parametro del tempo di lavoro;
    c)   l'effettiva   potenzialita'   produttiva  di  materie  prime
agroalimentari  per  esercitare  l'attivita'  di  somministrazione di
pasti  e  bevande  o  di degustazione, nel caso in cui queste vengano
praticate;
    d)   la  disponibilita'  di  idonei  fabbricati  per  l'esercizio
dell'attivita' agrituristica richiesta.
   4. I valori medi di impiego di manodopera e lo schema di relazione
tecnica di cui al comma 2, lettera b), sono approvati con decreto del
dirigente della struttura regionale competente.
   5.  Il  certificato  indica  in  maniera esplicita la tipologia di
servizi   ammessi,   la  capacita'  ricettiva  massima  consentita  e
l'identificazione  degli  immobili  in  cui  l'attivita'  puo' essere
esercitata.
   6.  Il  certificato  perde  validita'  nel caso in cui l'attivita'
agrituristica  non  venga  effettivamente  avviata entro tre anni dal
rilascio.
   7.  La  provincia  ogni  tre  anni  dalla  data  del  rilascio del
certificato   di  connessione,  nonche'  ogni  qualvolta  lo  ritenga
opportuno  o  su segnalazione della Regione, verifica la sussistenza,
per  ciascuna  azienda  agrituristica  certificata,  del  rapporto di
connessione.  L'esito  della  verifica e' inviato all'interessato, al
sindaco del comune competente e alla Giunta regionale.
   8.  La provincia tiene un elenco dei certificati rilasciati, anche
utilizzando   il   Sistema  Informativo  dell'Osservatorio  Regionale
dell'agriturismo, messo a disposizione dalla Giunta regionale.