Art. 5. Procedure per il rilascio del certificato di connessione 1. La richiesta del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola e' presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda alla provincia dove ha sede l'immobile finalizzato all'attivita' agrituristica. 2. La richiesta, il cui schema e' approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, contiene: a) la specificazione della tipologia e dei servizi agrituristici offerti, che devono rientrare tra quelle previste dalla legge e dal regolamento; b) la dimostrazione analitica che il volume di lavoro agricolo e' prevalente rispetto a quello agrituristico, sulla base dei parametri contenuti nel decreto di cui al comma 4 della capacita' massima agrituristica richiesta. I dati relativi all'attivita' agricola ricavati dalla relazione tecnica di cui al comma 4 devono corrispondere a quanto contenuto nel fascicolo aziendale registrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale; c) la specificazione delle produzioni agroalimentari che l'azienda puo' destinare all'attivita' di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione; d) la specificazione dei fabbricati nella disponibilita' dell'azienda che si intendono destinare all'attivita' agrituristica, compresa l'eventuale abitazione dell'imprenditore, con l'identificazione catastale dei fabbricati, la loro destinazione urbanistica, ed una rappresentazione grafica degli stessi; e) una breve relazione descrittiva dell'attivita' programmata. 3. Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di esito negativo, il diniego deve essere motivato. Sono oggetto di valutazione, ai fini del rilascio del certificato di connessione: a) l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione funzionale in attivita' agricola ed agrituristica; b) la capacita' agrituristica massima che l'azienda puo' esercitare, perche' l'attivita' agricola rimanga prevalente in base al parametro del tempo di lavoro; c) l'effettiva potenzialita' produttiva di materie prime agroalimentari per esercitare l'attivita' di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione, nel caso in cui queste vengano praticate; d) la disponibilita' di idonei fabbricati per l'esercizio dell'attivita' agrituristica richiesta. 4. I valori medi di impiego di manodopera e lo schema di relazione tecnica di cui al comma 2, lettera b), sono approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente. 5. Il certificato indica in maniera esplicita la tipologia di servizi ammessi, la capacita' ricettiva massima consentita e l'identificazione degli immobili in cui l'attivita' puo' essere esercitata. 6. Il certificato perde validita' nel caso in cui l'attivita' agrituristica non venga effettivamente avviata entro tre anni dal rilascio. 7. La provincia ogni tre anni dalla data del rilascio del certificato di connessione, nonche' ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su segnalazione della Regione, verifica la sussistenza, per ciascuna azienda agrituristica certificata, del rapporto di connessione. L'esito della verifica e' inviato all'interessato, al sindaco del comune competente e alla Giunta regionale. 8. La provincia tiene un elenco dei certificati rilasciati, anche utilizzando il Sistema Informativo dell'Osservatorio Regionale dell'agriturismo, messo a disposizione dalla Giunta regionale.