Art. 6. Modalita' per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici 1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici puo' essere presentata da chiunque abbia i seguenti requisiti: a) possesso del certificato di abilitazione, rilasciato secondo le modalita' previste dall'art. 7; b) posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, gia' in possesso di un certificato di connessione di cui all'art. 5, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) eta' non inferiore a 18 anni. 2. I soggetti titolari, contitolari o coadiuvanti di aziende agrituristiche gia' in attivita' alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2007 sono esonerati dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e la loro iscrizione nell'elenco e' effettuata d'ufficio. 3. Per ogni azienda puo' essere iscritto piu' di un operatore agrituristico. 4. La domanda di iscrizione e' presentata alla provincia nel cui territorio si intende svolgere l'attivita' agrituristica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la provincia competente provvede a registrare d'ufficio la qualifica di operatore agrituristico nel fascicolo aziendale del richiedente. 5. L'iscrizione nell'elenco e' personale. 6. L'iscrizione nell'elenco viene cancellata nei seguenti casi: a) per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato; b) per cessazione dell'attivita'; c) per mancata attivazione dell'attivita' agrituristica entro tre anni dall'iscrizione; d) per morte dell'interessato. 7. L'iscrizione nell'elenco permane nel caso in cui la persona abilitata trasferisca la propria attivita' in un'azienda diversa. 8. Gli imprenditori agrituristici accreditati al circuito delle fattorie didattiche ai sensi della decreto della Giunta regionale 7/10598/2002 sono esentati dal requisito di cui al comma 1, lettera a), e sono iscritti d'ufficio nell'elenco degli operatori agrituristici.